Come avviare una start up

La costituzione di una start up non può prescindere da una elemento imprescindibile a monte di ogni decisione futura, ovvero: una buona idea.

Nel caso specifico l’idea non deve essere solo “buona” in termini di mercato del prodotto, ma deve essere caratterizzata da un alto contenuto tecnologico.

Dando per assodato che i presupposti ci siano, il primo problema che un soggetto deve porsi è: quale tipologia di società mi conviene costituire?

La scelta non può che orientarsi secondo i classici modelli di società di capitali o di società cooperative ma, caratterizzate dalla presenza di almeno un ulteriore requisito in più rispetto alle società ordinarie.

Al fine di potersi qualificare come start up devono riscontrarsi almeno uno dei seguenti requisiti speciali:

  1. degli investimenti per un importo predeterminato destinato al settore della ricerca e dello sviluppo;
  2. almeno un terzo dei dipendenti deve avere, in alternativa, un dottorato di ricerca o una laurea correlata da almeno tre anni di attività di ricerca certificata o, infine, due terzi della compagine sociale deve possedere una laurea magistrale;
  3. essere titolare, licenziataria o depositaria di un diritto di privativa industriale con determinate caratteristiche (brevetti, in primis).

La perdita dei requisiti summenzionati comporta il venir meno delle agevolazioni che caratterizzano la vita di una start up e, pur mantenendo la propria iscrizione nel registro ordinario delle imprese, viene cancellata entro 60 giorni dalla perdita del requisito dal registro speciale a loro dedicato.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato il 23 febbraio 2017 un documento di sintesi “La policy nazionale a sostegno delle start up innovative” che specifica, a pagina 6, che la normativa applicabile alle start up innovative non pone alcuna limitazione di tipo settoriale, rappresentando così una normativa aperta a tutto il mondo produttivo, dal digitale alla manifattura, dal commercio all’agricoltura.

Nel documento vengono precisati ulteriori criteri utili al fine di individuare i requisiti caratterizzanti questo tipo di società:

  1. devono essere costituite non prima del 18 dicembre 2012.
  2. devono avere la sede principale in Italia o, nel caso in cui la sede principale sia presso un Paese dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Comune Europeo, devono avere una sede produttiva o una filiale in Italia.
  3. devono presentare un valore annuo inferiore a cinque milioni di euro;
  4. non possono distribuire utili, anche rispetto al passato della società;
  5. devono avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  6. non possono essere costituite mediante una fusione o scissione societaria, come neppure a seguito di una cessione di un’azienda o di un suo ramo.