CLAUSOLE VESSATORIE

CLAUSOLE VESSATORIE – IL RICHIAMO NUMERICO E LA DOPPIA SOTTOCRIZIONE

PREMESSA

Le clausole vessatorie sono quelle condizioni contrattuali  che determinano un forte squilibrio fra le parti in termini di diritti e obblighi che derivano dalla sottoscrizione del contratto.

Al fine di eliminare questo squilibrio, il legislatore ha previsto la necessaria doppia sottoscrizione di tali particolari clausole,  allo scopo di attirare l’attenzione della parte economicamente debole sulle conseguenze che ne potrebbero derivare.

Infatti, secondo l’art. 1341 c.c., secondo comma:’ In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione  del contratto, clausole compromissiorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria’.

Con la conseguenza che le clausole vessatorie non specificatamente approvate sono nulle mentre  il contratto rimane valido per il resto.

Nel rispetto di tale norma, per portare all’attenzione della parte contrattuale debole  quale norma sia effettivamente vessatoria,  si è diffusa la pratica di richiamare nella parte finale del  testo del contratto, prima dello spazio dedicato all’apposizione della seconda firma,  il numero dell’articolo che prevede tale condizione di sfavore.

Anche in giurisprudenza è recepito  il principio della doppia sottoscrizione, o della specifica approvazione, per iscritto delle clausole vessatorie che può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre clausole dell’accordo; il requisito assolve al fine di richiamare l’attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicchè esso puo’ reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione.

LA QUESTIONE RILEVANTE

Il contratto è un testo articolato dove vengono inserite molteplici condizioni, a volte tutte definibili ‘vessatorie’, altre no.

In questi casi, spesso a tutela di eventuali errori nella definizione di clausola abusiva, l’estensore del contratto, al momento della doppia sottoscrizione,  richiama l’attenzione dell’altra parte a tutte le clausole del contratto.

Sorge spontaneo il dubbio se il contraente debole in questa circostanza sia effettivamente tutelato o se, invece, sussita una violazione dell’art. 1341 c.c. dato che effettivamente lo stesso non è stato  posto nelle condizione di rilevare in modo chiaro la clausola abusive.

LE SENTENZE

Secondo Cassazione Civile n. 7456/10 ‘con riferimento all’ipotesi in cui la sottoscrizione richiami piu’ condizioni di contratto, questa Corte ha affermato che l’adempimneto in parola puo ritenersi realizzato soltanto nel caso in cui tutte le clausole richiamate siano vessatorie, mentre il richiamo in blocco di tutte le coondizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l’elencazione delle stesse secondo il numero d’ordine, non determina la validità e l’efficacia, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate’.

E, anche secondo Cassazione Civile n. 22984/15 ‘ai sensi dell’art. 1341 c.c. si deve ammettere l’idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria e si deve negare quella di un mero richiamo cumulative, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benchè sommariamente, del contenuto oppure se sia prevista per legge una forma scritta per il contratto.’

CONCLUSIONE

Pertanto, in presenza di una elencazione indiscriminata di tutte le clausole contrattuali, vessatorie o meno, nonostante la doppia firma del contraente debole, le stesse saranno inefficaci.

Avv. Elisa Bustreo