LE INADEMPIENZE DEL COMMERCIALISTA

Chi risponde delle inadempienze del professionista commercialista?

La Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria, con la sentenza n. 6930 del 17 marzo 2017 ha stabilito che nel caso in cui il contribuente non vigili sul professionista risponde per le inadempienze

La vicenda:

A seguito di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di 4 avvisi di accertamento ad un contribuente, 3 dei quali per mancata dichiarazione dei redditi, e uno per dichiarazione infedele, il contribuente ricorreva contro gli atti di accertamento, ma risultò soccombente sia in primo che in secondo grado. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso l’applicabilità dell’articolo 6 del D.Lgs n. 472/1997, che prevede alcune cause di non punibilità.

Pertanto il contribuente ricorre in Cassazione, che rigetta il ricorso.

La decisione della Corte:

I giudici della Corte di Cassazione non ritengono fondato il motivo di ricorso, con il quale il contribuente deduceva la violazione e l’errata applicazione degli articoli 2 e 6 del D.Lgs n. 472/1997, emergendo la mancanza di colpa o dolo per essersi affidato ad un professionista che lo aveva truffato.

La Corte ricorda che:

“In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, occorre che l’azione od omissione causativa della violazione sia volontaria ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente”.

Inoltre evidenzia che:

“Spetta all’Ufficio provare, anche mediante presunzioni semplici, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria vantata; spetta all’opponente che voglia andare esente da responsabilità dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza. È espressione di queste regole l’art. 5 del d.lgs n. 472/97, a norma del quale nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

Nel caso in esame:

“Sono pacifici i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, dati dall’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per diversi anni e dall’omissione degli ulteriori adempimenti contabili di cui dà conto la narrativa della sentenza impugnata. Di contro, anzitutto non è configurabile l’ipotesi codificata dal terzo comma dell’articolo 6 del d.lgs. n. 472/97, giacché non si discute del mero omesso pagamento del tributi, ma dell’omissione di tutte le attività dichiarative ad esso prodromiche e funzionali. Inoltre, il contribuente non ha provato la mancanza della propria colpevolezza, non emerge che egli abbia vigilato sul corretto adempimento dell’incarico affidato; anzi, la reiterazione per più anni degli inadempimenti evidenzia l’omissione di qualunque riscontro in ordine allo svolgimento delle attività da espletare. Irrilevante, nonché malamente veicolata nella censura di violazione di legge, è poi la ricognizione delle attività prodromiche alla denuncia del professionista, che comunque non esclude i profili di cola dinanzi evidenziati”.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, nel caso in cui il contribuente affidi l’incarico ad un professionista per gli adempimenti tributari, incombe su di esso un onere di vigilanza sul corretto adempimento dell’incarico affidato.

Dott.ssa Bendetta Cacace