Chiunque sfami un cane randagio ne assume anche la custodia

 

La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza n. 17145/17 ha stabilito che qualunque soggetto che provveda a sfamare un cane randagio se ne assume anche la custodia

La pronuncia:

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17145/17, depositata il 5 aprile, ha stabilito che qualunque soggetto provveda a sfamare un cane randagio, se ne assume anche la custodia.

La vicenda:

Nel caso di specie, un uomo veniva accusato di lesione colpose a danno di un passante aggredito improvvisamente da un paio di cani usciti dal cancello di una abitazione.

Il proprietario dell’immobile, veniva considerato responsabile del reato di lesioni personali colpose, in quanto non aveva custodito a dovere i due animali.

Tuttavia egli ricorrva in Cassazione, precisando che i due cani non erano di sua proprietà, e quindi non era in nessun caso responsabile per la loro condotta, essendo randagi e sotto la responsabilità del Comune. L’uomo inoltre sosteneva che i due cani si introducevano nella sua abitazione solo saltuariamente, per venire accuditi.

La decisione:

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, chi detiene un cane ne assume anche una posizione di garanzia, con l’obbligo di custodirlo ed evitare possibili attacchi nei confronti di terzi.

I giudici della Suprema Corte inoltre, precisano che questa posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza

“[..]atteso che l’obbligo di custodia sorge ogniqualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona”.

Infatti in base all’articolo 672 del codice penale, l’onere di apprestare le dovute cautele al possesso dell’animale, deve intendersi come detenzione materiale e di fatto, rimanendo irrilevante ogni riferimento alla proprietà in senso civilistico.

Nel caso di specie quindi, la Corte ravvisa una relazione di stabile detenzione da parte dei soggetto che quindi se ne assume anche la custodia nonostante l’assenza di un formale titolo di proprietà.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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