COME CONTESTARE LE BOLLETTE

La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza del 22 novembre 2016 n. 23699 ha stabilito come viene ripartito l’onere della prova tra fruitore e fornitore in caso di contestazione dei consumi da parte dell’utente

Nel caso di specie, una società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di primo grado su istanza del servizio idrico integrato, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di una somma di denaro riguardante alcune fatture emesse in riferimento a consumi idrici, sostenendo che alcune delle fatture richiamate nel decreto ingiuntivo erano state pagate regolarmente, e che invece in altre era riportato un consumo eccessivo, conseguente ad una ricontabilizzazione a suo danno di consumi precedenti successiva al cambio di contatore.

Il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione decurtando dall’importo del debito le fatture già pagate, condannando l’opponente alla refusione delle spese del giudizio.

Anche la Corte d’Appello dal canto suo aveva respinto il ricorso, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ricostruito la vicenda ed hanno chiarito che vi era stato un subentro nella fruizione di un’utenza idrica in cui il precedente fruitore ed il subentrante avevano sottoscritto un verbale in cui si evidenziava la lettura finale del contatore. Successivamente la società somministrante aveva sostituito il contatore per malfunzionamento, in quanto sottostimava i consumi. Per tale motivo nelle fatture successive erano stati ricontabilizzati anche i consumi precedenti alla sostituzione, in misura superiore a quella contabilizzata dal precedente contatore.

Sulla base di ciò le fatture erano state opposte.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“La fattura è titolo idonea per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto”.

Tale principio appena enunciato si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall’ordinamento al sistema di lettura a contatore.

Deve affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.

Pertanto

“in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi”.

Sulla base di quanto appena enunciato la Corte d’Appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti laddove aveva ritenuto che era la parte opponente a dover dare la prova dell’inesattezza dei calcoli eseguiti dalla parte opposta.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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