AVVOCATI: STATO DI GRAVIDANZA E LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sé costituire causa di legittimo impedimento in mancanza di specifiche attestazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall’ espletamento delle attività professionali

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 26614 del 2018

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale di Monza che aveva condannato un uomo alla pena di sei mesi di reclusione in riferimento alla commissione del reato di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato dell’automezzo di servizio degli operanti.

Avverso detta sentenza aveva proposto ricorso il difensore di fiducia dell’imputato deducendo, violazione di legge in riferimento agli articoli 599, 127, 420 ter c.p.p.

Si è violato il diritto alla difesa dell’imputato nonché il diritto del difensore alla tutela della propria salute.

Il difensore aveva inviato in cancelleria della Corte d’Appello un istanza di rinvio per legittimo impedimento, attestando, con una certificazione medica ospedaliera, di trovarsi in stato di gravidanza oramai avanzato.

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La Corte aveva rigettato l’istanza sostenendo che tale motivazione non costituiva impedimento alla partecipazione all’udienza, non essendovi attestazioni sanitarie in merito al pericolo nascente dall’ espletamento dell’attività professionale.

La vicenda è giunta in Cassazione, la quale ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso.

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Secondo costante orientamento giurisprudenziale

“nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applica l’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., che impone il rinvio del procedimento in caso di dedotto legittimo impedimento del difensore, fermo restando che, ove il difensore non comparso non abbia dedotto legittimo impedimento, il procedimento può proseguire senza necessità di provvedere alla sua sostituzione ex art. 97, comma 4 c.p.p.”.

In merito allo stato di gravidanza, il nuovo art. 420 ter c.p.p. prevede al comma 5bis che:

“agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso”.

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Detto ciò, gli Ermellini rilevano che la Corte d’Appello si è attenuta correttamente all’ insegnamento per il quale:

“Il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sé costituire, anche per nozione di comune esperienza, causa di legittimo impedimento in mancanza di specifiche attestazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall’ espletamento delle attività ordinarie e/o professionali”.

Detto principio deve essere applicato al nostro caso, infatti il difensore dell’imputato non risultava affetta da alcuna malattia.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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