AVVOCATI E NOTIFICA VIA PEC NON ANDATA A BUON FINE

Quando la notifica effettuata dall’avvocato in proprio via pec non va a buon fine: quali rimedi?

Cass. civ. Sez. V, Ordinanza (ud. 31/05/2018) 20-07-2018, n. 19397

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento affronta il caso di una notifica effettuata dall’avvocato in proprio tramite pec non andata a buon fine con la conseguenza che questo si veda spirare il termine.

Il legale dimostrava in causa che la notifica sortiva esito negativo allegando la ricevuta di mancata consegna (RMC): “casella inibita alla ricezione“.

Procedeva quindi il giorno immediatamente successivo alla scadenza a notificare tramite ufficiale giudiziario.

Chiaramente l’esito negativo della notifica era imputabile al destinatario per non aver reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella di PEC, ciò nonostante, per la Cassazione, non si può ritenere perfezionata tale notifica a mezzo PEC.

Vediamo le motivazioni della Corte, la quale precisa subito che in questo caso non si applica la disciplina prevista nel caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria.

Nel caso in cui la notifica venga effettuata dalla Cancelleria

Rammenta la Corte che

“il  D.L. n. 179 del 2012 e succ., art. 16 mod., nel prescrivere nei procedimenti civili l’obbligatorietà dell’effettuazione da parte della cancelleria delle comunicazioni e delle notificazioni “esclusivamente” presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri, sancisce al comma 6 che “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario“;

Questa disposizione si applica a solo esclusivamente alle comunicazi/notificazioni della Cancelleria  e non anche alle notifiche effettuate a mezzo PEC dagli Avvocati.

Vedi  anche

Nel caso in cui la notifica venga effettuata dall’Avvocato

Nel caso in cui la notifica non si perfezioni, l’Avvocato deve

“provvedere a rinnovare la notifica dell’atto secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., anche nel caso in cui la notifica effettuata non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, atteso che la notifica si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC);”

La Corte però richiama il principio sancito con la pronuncia delle SS.UU. n. 17352/2009 secondo cui

“la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”

Questo  principio di diritto

“opera, invero, allorquando, come nel caso in esame, la mancata conclusione positiva della notifica non derivi da circostanze imputabili al notificante e semprechè quest’ultimo assolva all’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario, entro un termine ragionevolmente contenuto secondo la comune diligenza, la ripresa del procedimento notificatorio, come avvenuto nella specie, avendo la ricorrente provveduto a rinnovare la notifica il giorno 6.7.2017, ovvero il giorno immediatamente successivo al tentativo di notifica a mezzo PEC non andato a buon fine”

Avv. Tania Busetto


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