IL MOBBING RIETRA NELLE MALATTIE PROFESSIONALI?

Il mobbing è tutelabile nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail?

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 20774 del 2018

Un uomo aveva adito il Tribunale per ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia cagionatagli dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi riguardi dal suo datore di lavoro.

Secondo sia il Tribunale che la Corte d’Appello non era tutelabile nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail la malattia che non derivava direttamente dalle lavorazioni elencate nell’art. 1 del d.p.r. n. 1124/1965, ma da situazioni di costrittività organizzativa, come il mobbing.

La Corte di Cassazione è intervenuta sul punto per dirimere l’annosa faccenda, il mobbing rientra o no nell’elenco dell’art. 1 del d.p.r. n. 1124/1965?

Gli Ermellini, con la sentenza in commento confermano l’orientamento già espresso con la sentenza n. 5066 del 2018, dalla quale si evince che solamente l’ordinamento riserva la funzione di nomofilachia al concetto di rischio tutelato dall’art. 1 del TU, richiamato ai fini delle malattie professionali dal seguente articolo 3.

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Inoltre, secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“In materia di assicurazione sociale di cui all’art. 1 del DPR 1124/65 rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio; ossia non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3476 del 1994 hanno rapportato la tutela assicurativa

“al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine”,

essendo la pericolosità data dall’ambiente di lavoro.

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Sul punto si deve ricordare anche la sentenza, sempre di Cassazione, n. 179/1988 con cui si è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3, primo comma, del TU n. 1124/65 nella parte in cui non prevede che:

“L’assicurazione contro le malattie professionali nell’industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattia e da quelle causate da una lavorazione specifica”.

Pertanto non è condivisibile l’orientamento espresso dal Tribunale e dalla Corte d’Appello nel caso in questione, secondo cui l’assicurazione obbligatoria non coprirebbe le patologie non correlate a rischi considerati specificamente nelle relative tabelle.

Nel momento in cui al lavoratore è stata data la possibilità di provare l’origine professionale di qualsivoglia malattia, sono venuti meno, per forza di cose, i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio identificato nelle tabelle o nelle norme regolatrici.

Quanto appena detto trova conferma nell’art. 10, comma 4 della Legge n. 38 del 2000 il quale dispone che:

“Sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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