ASSICURAZIONE E UTILIZZO DELLA VETTURA COME STRUMENTO DI OFFESA

In caso di utilizzo della vettura con dolo del conducente, l’assicurazione risarcisce il danneggiato?

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 20786 del 2018

La questione arrivata sino all’attenzione della Corte di Cassazione, ha ad oggetto la compatibilità della tutela assicurativa del soggetto danneggiato, con l’utilizzo improprio del mezzo di circolazione e, di conseguenza, la persistenza della copertura assicurativa anche nei casi in cui l’incidente, configurando una fattispecie penalmente rilevante, si sia verificato con dolo e con l’uso della vettura come intenzionale strumento di offesa.

Nel caso in questione, il soggetto danneggiato aveva chiamato in causa sia il responsabile dell’incidente che la sua compagnia assicuratrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro, verificatosi mediante il doloso investimento, attuato dal convenuto con una manovra di retromarcia, intenzionalmente offensiva per la quale era stato riconosciuto in sede penale di tentato omicidio.

Gli Ermellini, in un caso simile a quello analizzato con la sentenza in commento hanno chiarito che:

“In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurative copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c., che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato, salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato, danneggiante per il quale la copertura contrattuale non opera”.

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Quindi, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di specificità del sistema riguardante la responsabilità civile, nascente dalla circolazione dei mezzi, rispetto alla disciplina generale dettata dagli artt. 2043 e seguenti del codice civile. Detto ciò, si evince che il contratto di assicurazione obbligatoria opera anche nel caso in cui il soggetto conduce il veicolo in modo da renderlo un arma e non un mezzo di trasporto.

Altre pronunce della stessa Corte hanno confermato tale orientamento, ribadendo che:

“L’art. 1917 c.c. non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione e che per l’operatività della garanzia per la RCA è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative risultando invece indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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