ASSUNZIONE E RICHIESTA DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

È lecito domandare il certificato dei carichi pendenti prima di un’assunzione?

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 19012 del 2018

Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro può richiedere il certificato dei carichi pendenti?

I certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti, attestano se un soggetto risulti essere iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale per condanne penali o civili.

Il caso, giunto sino in Cassazione riguardava la pretesa da parte del datore di lavoro del certificato dei carichi pendenti da parte di un’aspirante dipendente prima dell’assunzione.

Tra i certificati che si devono presentare al momento dell’assunzione, ex art. 19 c.c.n.l. vi è solamente il certificato penale di data anteriore a tre mesi. Non si può attribuire all’espressione “certificato penale” un significato più ampio di quello letterale.

In ogni caso, l’espressione non può interpretarsi estensivamente in quanto si risolverebbe nell’introduzione di un limite ulteriore rispetto a quello che le parti contraenti hanno inteso prevedere.

In base all’art. 8 dello Statuto dei lavoratori:

“È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”.

Tale disposizione non può essere estesa interpretativamente sino a ricomprendere informazioni riguardanti i procedimenti penali in corso; specie in considerazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Il mero status di imputato non è previsto dal c.c.n.l. quale motivo di giusta causa di licenziamento.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte:

“in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l’aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative. Inoltre, nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non  abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori; in ogni caso, gli indicati poteri d’ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa”.

Detto ciò, secondo gli Ermellini è illegittima la pretesa da parte del datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, di esibire il certificato dei carichi pendenti.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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