SULLA QUESTIONE DEL COMPENSO QUANDO IL CLIENTE CONFERISCE IL MANDATO A DUE LEGALI

Quando si viene rappresentati in giudizio da due avvocati devo pagare due parcelle o una unica?

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 19255 del 2018

L’articolo 7 del dm. n. 147/1994, prevede che se più avvocati siano incaricati della medesima difesa di un procedimento civile, ognuno di essi ha diritto all’onorario nei confronti del proprio cliente, in base all’opera effettivamente prestata, secondo il principio sancito dall’art. 6 della l. n. 794 del 13 giugno 1942.

Nel caso in esame, madre e figlio avevano proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Firenze a favore del legale che li aveva assistiti in una causa di risarcimento del danno.

I ricorrenti sostenevano di aver conferito incarico a due avvocati, al fine di assisterli in giudizio e di aver corrisposto ai legali gli onorari liquidati dal giudice che aveva definito il giudizio.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello però avevano respinto la richiesta dei ricorrenti, accertando che, per la difficoltà della causa il mandato difensivo era stato svolto assieme ad un co-difensore, assistendoli in tutte le fasi del giudizio e pertanto era maturato il diritto agli onorari in riferimento all’attività da loro prestata.

Secondo ricorrente giurisprudenza:

“qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori ciascuno di essi, in difetto di un’espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio del principio di conservazione dell’atto per il raggiungimento dello scopo nonché delle regole sul mandato con rappresentanza, mentre per quanto attiene all’autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati”.

Il diritto all’intero onorario è escluso solo nel caso in cui, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state indicate separatamente le prestazioni di ciascuno dei legali, risulta in maniera esplicita una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni poi sommate nella specifica.

Nel caso in esame, risulta provato che l’avvocato avesse svolto tutte le prestazioni per le quali aveva richiesto il compenso.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna madre e figlio al pagamento dell’onorario dell’avvocato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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