ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E GUIDA DEL VEICOLO

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187, comma 1, c.d.s., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alternazione causato da tale assunzione. Lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. Del pari, tale stato non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 12409 del 2019

Nel caso di specie la ricorrente aveva adito la Corte di Cassazione lamentando che la sentenza del Tribunale, con la quale era stata condannata per il reato di cui all’art. 187, comma 1, 1-bis e 1-quater c.d.s. e per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lettera c), comma 2-bis e comma 2-sexies c.d.s., aveva violato l’articolo 125 c.p.p. in quanto sfornita della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato ex art. 187 c.d.s. Nello specifico la ricorrente era stata ritenuta responsabile per essersi messa alla guida del suo veicolo nonostante avesse assunto precedentemente sostanze stupefacenti, senza il rilievo della guida in stato di alterazione psico-fisica.

L’articolo 187 c.d.s, al primo comma dispone che:

“1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è  raddoppiata.  Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata,  ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI,  quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del  citato comma 1dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso ribadendo che secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187, comma 1, c.d.s., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alternazione causato da tale assunzione. Lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. Del pari, tale stato non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato”.

Pertanto quello che si evince dalla sentenza in commento è che il reato contestato alla ricorrente non è integrato dalla mera condotta di guida da parte di colui che in precedenza abbia assunto una sostanza stupefacente, risultando piuttosto costituito dalla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di tali sostanze. Ciò richiede non solamente l’accertamento dell’avvenuto uso di sostanze stupefacenti ma anche quello dell’influenza sulle condizioni psico-fisiche dell’assunzione durante il tempo della guida del mezzo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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