ASSOLUTO IMPEDIMENTO DEL LEGALE PER MOTIVI DI SALUTE

L’assoluto impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, conseguente ad una patologia, deve risolversi in una situazione tale da impedire all’interessato di partecipare all’udienza se non a prezzo di un grave rischio per la propria salute  ed il giudice per la valutazione di tali requisiti può ricorrere anche a nozioni di comune esperienza, indipendentemente da una verifica medico-fiscale

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 52086 del 2018

Nel caso di specie, il ricorrente, nell’adire la Corte di Cassazione lamenta la violazione delle norme processuali previste a pena di nullità, in riferimento agli articoli 178, primo comma lett.c) e 179 c.p.p. per non avere il giudice di secondo grado rinviato l’udienza pur avendo il difensore trasmetto il giorno prima un certificato medico attestante il proprio assoluto impedimento a comparire per motivi di salute.

Nello specifico il legale aveva inviato il giorno prima dell’udienza un certificato medico attestante la riacutizzazione di una bronchite; secondo la Corte territoriale

“la riacutizzazione non appare giustificata e che il legittimo impedimento non appare di salute poiché non viene indicato il grado febbrile connesso alla riacutizzazione della bronchite cronica, per cui appare poco giustificata la valutazione di non trasportabilità perché non motivata”.

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Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ribadito che, secondo costante orientamento giurisprudenziale

“l’assoluto impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, conseguente ad una patologia, deve risolversi in una situazione tale da impedire all’interessato di partecipare all’udienza se non a prezzo di un grave rischio per la propria salute, potendo fare il giudice ricorso, per la valutazione di tali requisiti, anche a nozioni di comune esperienza, indipendentemente da una verifica medico-fiscale”.

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Recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41432 del 2016 hanno disposto che da un lato, ai fini del differimento dell’udienza, è riservato al giudice di merito l’apprezzamento circa la serietà, l’imprevedibilità e l’attualità del dedotto impedimento, ma dall’altro lato

“la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta”.

Per i motivi sopra illustrati pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte territoriale competente.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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