L’AUTO DELL’AVVOCATO SI GUASTA: È LEGITTIMO IMPEDIMENTO PER L’UDIENZA?

Il guasto all’auto, può essere considerato legittimo impedimento tale da giustificare l’assenza dell’avvocato all’udienza?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 26535/18 del 19 ottobre 2018

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26535/18 del 19 ottobre 2018, si pronuncia in tema di legittimo impedimento del difensore, relativamente alla circostanza della sua mancata presenza all’udienza a causa di un guasto all’auto occorsogli mentre dal suo studio, si recava presso il Giudice di Pace ove appunto avrebbe dovuto sostenerla.

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, nella veste di Giudice di Appello, confermava la sentenza di primo grado nella quale il giudice di pace, rigettava la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla ricorrente per l’assenza del suo difensore all’udienza fissata per la compiuta articolazione dei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c,. Rigettava, altresì, la sua domanda di risarcimento danni alla persona, subiti a seguito della caduta di alcuni calcinacci dalla struttura della chiesa che ospitava la confraternita di cui faceva parte, in quanto non provata.

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La ricorrente, soccombente nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 153, II comma e 294, secondo comma c.p.c.; con il secondo, denunciava una insanabile contraddizione della motivazione.

Entrambi i motivi, debbono ritenersi infondati. A mezzo di esso la ricorrente, infatti, voleva ridiscutere la correttezza della valutazione del giudice di merito sulla idoneità del fatto che impedì al suo avvocato di essere presente all’udienza (essere rimasto in panne con la macchina sulla strada che dal suo studio in Gravina di Puglia conduceva a Napoli di fronte all’ufficio giudiziario del giudice di pace adito). Il giudice di pace, aveva escluso che tale circostanza potesse essere riconducibile ad un impedimento atto a giustificare la rimessione in termini, non essendo provata né l’impossibilità di raggiungere il tribunale con altro mezzo, né di delegare un sostituto né, ancora, di comunicare tempestivamente l’accaduto.

Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

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Per gli Ermellini, nessuna violazione o contraddittorietà è riscontrabile, atteso che il giudice di merito, con giudizio di fatto non rinnovabile, ha ritenuto che l’evento impeditivo (il guasto alla macchina) non avesse i requisiti necessari ad integrare il legittimo impedimento a comparire del procuratore e a giustificarne la rimessione in termini. Ciò in conformità e nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale occorre provare che l’impedimento sia stato improvviso, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dell’opponente o del procuratore, con la precisazione che per imprevedibile, si intenda una imprevedibilità oggettiva ovvero un evento che non è considerabile nell’arco delle evenienze più o meno ricorrentemente occorrenti in relazione ad una determinata fattispecie. Il guasto al motore, in relazione ad una vettura con la quale si intendono percorrere centinaia di chilometri per recarsi presso un ufficio giudiziario, è un evento non frequente ma ipotizzabile e rispetto al quale è ragionevole attendersi da un professionista delle contromisure di cautela che garantiscano al proprio cliente l’assistenza in udienza.

Per questi motivi il ricorso va pertanto rigettato.

Avv. Alessandra Di Raimondo


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