SULLA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO: ERRORE DIAGNOSTICO E MORTE DEL PAZIENTE

Morte del paziente per errore diagnostico

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 47748 del 2018

La vicenda

Nel caso di specie un uomo era arrivato al pronto soccorso e, in seguito ad alcuni accertamenti gli era stata diagnosticata una patologia coronarica sia dal primo medico che lo aveva preso in cura che dal secondo che lo aveva sostituito nel turno.

L’uomo alcune ore dopo era deceduto in seguito ad un tamponamento cardiaco dovuto dalla dissecazione della aorta.

Quello che ci si chiede è se il medico debba rispondere per l’errore diagnostico i cui è incappato, nonostante abbia posto in essere tutti gli accertamenti del caso.

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La Corte di Cassazione, intervenuta sul punto ha chiarito che

“l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo ma anche nel caso in cui si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doveroso, ai fini di una corretta formulazione della diagnosi”.

Quindi, nel caso in cui il medico si trovi dinnanzi ad una sintomatologia idonea a condurre alla formulazione di una diagnosi differenziale, la condotta è colposa nel caso in cui non si proceda alla stessa e ci si mantenga nell’erronea posizione diagnostica iniziale.

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In base a costante orientamento giurisprudenziale è “causa” di un evento quell’antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato; quindi un comportamento umano è causa di evento solamente se, senza di esso, l’evento non si sarebbe verificato, non lo è se, anche in assenza di tale comportamento, l’evento si sarebbe verificato in ogni caso.

In ambito di responsabilità medica si deve accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solamente in tal modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l’evento lesivo sarebbe stato evitato o posticipato.

La giurisprudenza ha sottolineato che:

“Al fine di stabilire se sussista o meno il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l’evento lesivo, non si può prescindere dall’individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla causa dell’evento lesivo, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attagliano al caso concreto”.

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Un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solamente nel caso in cui questo rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica, frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico, conducendo ad eventi come quello verificatosi in concreto.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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