IL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE PUÒ ESSERE PROVATO DAL POSSESSO DELLA SIM?

Il possesso di una scheda sim del cellulare può provare solamente la sua proprietà ma non anche la titolarità del contratto di telefonia mobile.

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 22261 del 2018

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 22261 del 2018 ha chiarito che il principio espresso dall’art. 1153 c.c. del possesso vale titolo, per i beni mobili non registrati, riguarda l’acquisto della proprietà di detti beni, pertanto secondo detto principio, dal possesso di una scheda sim del cellulare potrebbe derivarne solamente la sua proprietà ma non anche la titolarità del contratto di telefonia mobile.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace, in parziale accoglimento della domanda attorea, proposta nei confronti di una nota compagnia telefonica, condannò quest’ultima al pagamento di unindennizzo per non aver potuto usufruire dei servizi di telefonia mobile della propria utenza per quasi tre mesi.

Il Tribunale in riforma della decisione di primo grado aveva rigettato la domanda di parte attrice, di Castrovillari, in accoglimento dell’appello del gestore e in totale riforma della prima decisione, ha rigettato la domanda attrice, in quanto non vi erano documenti che provavano l’esistenza di un contratto tra le parti.

L’attore era ricorso in Cassazione sostenendo che dal possesso della sim doveva dedursi anche l’esistenza di un rapporto contrattuale con la compagnia telefonica.

In ogni caso, anche a voler prescindere dal fatto che solitamente i contratti predisposti dalle varie compagnie telefoniche riservino anche la proprietà della scheda sim al consumatore è discusso se detta scheda telefonica sia un bene mobile non registrato. Rappresenta un dato di comune esperienza che la sim fruisce da supporto necessario per l’accesso ai servizi di telefonia mobile, e non rappresenta di sicuro l’oggetto del contratto.

Quando appena detto trova una indiretta conferma nel disposto del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 55, comma 7, secondo il quale

“ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica”.

Da quanto appena detto ne deriva che, trattandosi nel caso in oggetto di una vicenda che trova il proprio fondamento in un contratto di somministrazione del servizio di telefonia mobile, i diritti che da tale negozio discendono non possono che essere esercitati dall’utente che ne sia parte, essendo irrilevante, ai fini della dimostrazione di tale requisito soggettivo, il possesso della “sim card“, quand’anche idoneo a fondarne la proprietà.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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