Articolo 69 codice penale: concorso di circostanze

Il concorso di circostanze

Il legislatore può prevedere al contempo più circostanze attenuanti (c.d. Concorso omogeneo di circostanze), più circostanze aggravanti (c.d. Concorso omogeneo di aggravanti) oppure sia circostanze aggravati sia circostanze attenuanti (c.d. Concorso eterogeneo di circostanze).

Si parla di CONCORSO OMOGENEO per designare le ipotesi nelle quali sono compresenti più circostanze della stessa specie, vale a dire o tutte circostanze aggravanti o tutte circostanze attenuanti. Si applicano o tutte le diminuzioni o tutti gli aumenti di pena. Si procede progressivamente ad effettuare l’aumento o la diminuzione della pena di volta in volta risultante. Dispone infatti l’articolo 63, comma 2 c.p. che, se concorrono più circostanze aggravanti ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente.

Si ha CONCORSO ETEROGENEO quando ad un medesimo fatto di reato accedono, contemporaneamente, circostanze aggravanti e circostanze attenuanti. L’ipotesi è regolata dall’articolo 69 c.p. che prevede come regola generale il c.d. BILANCIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI da un lato e ATTENUANTI dall’altro concorrenti. Quando ci sono più circostanze aggravanti da un lato e più circostanze attenuanti dall’altro il giudice è chiamato ad una valutazione discrezionale sull’importanza soggettiva ed oggettiva complessiva delle une e delle altre.

Vi sono tre ipotesi da considerare:

  1. PREVALENZA DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI: si applicano solo le circostanze aggravanti
  2. PREVALENZA DELLE CIRCOSTANZE ATTENUTANTI: si applicano solo le circostanze attenuanti
  3. EQUIVALENZA TRA CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI: non si tiene conto né delle une né delle altre, non si applica nessuna di esse.

A norma dell’art. 69 c.p., il giudice deve procedere ad un giudizio di prevalenza o equivalenza tra le circostanze eterogenee: con la conseguenza, rispettivamente, di far luogo all’applicazione delle sole circostanze ritenute prevalenti, ovvero della pena che sarebbe stata inflitta in assenza di circostanze.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI/ATTENUANTI PUTATIVE: il soggetto ritiene che vi sia un’aggravante o un’attenuante che in realtà non esiste. Il putativo non rileva, non si tiene conto di ciò che ritiene erroneamente il soggetto circa l’esistenza di una circostanza.

Dott.ssa Benedetta Cacace