Se un senzatetto ruba per fame è furto?

Non si configura la fattispecie del furto se un senzatetto ruba per fame

L’art. 624 codice penale descrive la fattispecie del “Furto”

“Chiunque s’impossessa della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [c.p. 29].

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649; c.n. 510, 593, 1146].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.”

La Cassazione penale, con la sentenza n. 18248 ha stabilito che se un senzatetto ruba per fame non è furto

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18248 ha stabilito che il senzatetto che ruba per fame non è punibile per furto. Nel caso di specie, un senzatetto straniero era stato sorpreso dal personale del supermercato mentre si metteva in tasca alcuni pezzi di formaggio ed una confezione di wurstel, per un valore complessivo dell’ammontare di quattro euro. I giudici di merito consideravano l’uomo responsabile del reato di furto, anche se attenuato ai sensi dell’articolo 62, n. 4 codice penale.

L’articolo 62 del codice penale dispone che:

“attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: […] 4) l’avere nei delitti contro il patrimonio, o comunque offendendo il patrimonio cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. […]”.

Diversamente, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’uomo, a causa della sua particolare condizione di vita, non deve essere punito, avendo solamente cercato di rubare pochi alimenti per far fronte ad una immediata ed impellente esigenza di alimentarsi. Pertanto, sussiste la causa di giustificazione dello stato di necessità che prevede l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto il fatto non sussiste.

Dott.ssa Benedetta Cacace

 

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