Articolo 199 e ss. c.p.p.: Il rapporto tra la testimonianza e i segreti

Quale rapporto intercorre tra la testimonianza e i segreti?

Vi sono alcune tipologie di segreto che rilevano in riferimento alla prova testimoniale, come il segreto familiare, quello professionale, quello d’ufficio e quello di Stato. Quando parliamo di segreto familiare, facciamo riferimento alla possibilità di astensione dei prossimi congiunti, prevista dall’articolo 199 c.p.p. . Perché i prossimi congiunto dell’imputato sono esonerarti dall’obbligo di deporre?

Evidentemente in virtù del legame che sussiste con l’imputato, la ragione giustificatrice della norma risiede nella volontà del legislatore di salvaguardare la serenità familiare. Tuttavia il prossimo congiunto potrebbe non essere a conoscenza di tale facoltà, quindi il giudice ha l’obbligo di informarlo a pena di nullità. Tale regola però non vale se il prossimo congiunto ha presentato denuncia/querela/istanza contro l’imputato o se il prossimo congiunto è la persona offesa dal reato.

Quando parliamo di segreto professionale ci riferiamo a quei soggetti che non possono essere obbligati a deporre rispetto a fatti conosciuti in ragione della loro professione, della loro attività o più precisamente del loro ufficio o ministero. Scatta l’eccezione nel caso in cui questi soggetti abbiano l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria.

La ratio della norma si fonda sul rapporto fiduciario che lega i soggetti che possono astenersi con le persone con cui vengono in contatto in ragione del loro ufficio o professione. Il secondo comma dell’articolo 200 c.p.p. consente al giudice di sindacare la legittimità del segreto professionale quando ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per non deporre sia infondata.

Il terzo comma dell’articolo 200 c.p.p. disciplina il segreto professionale, applicabile solamente ai giornalisti professionisti iscritti all’albo professionale. Tale segreto riguarda solamente i nomi delle persone dalle quali i giornalisti hanno avuto notizie di carattere fiduciario durante l’esercizio della loro professione. Nel caso in cui le notizie siano indispensabili per la prova del reato e la loro veridicità può essere accertata solamente attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordine al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Il segreto di Stato è disciplinato dall’articolo 202 c.p.p. che prevede che il testimone può invocare il segreto di Stato solamente se è un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato o un incaricato di un pubblico servizio. Nel caso il testimone ricopra una di tali qualifiche ha l’obbligo di astenersi dal deporre sui fatti coperti dal segreto di Stato.

Quando viene opposto il segreto di Stato l’autorità giudiziaria deve informare il Presidente del Consiglio per ottenere la conferma e deve anche sospendere ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. Se il segreto viene confermato, l’autorità giudiziaria non può acquisire e usare le notizie coperte dal segreto, neanche indirettamente.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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