ANIMALI SELVATICI E GIARDINI ZOOLOGICI

Direttiva CE n. 1999/22 del 29 marzo 1999, inerente la custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici

La Direttiva CE n. 1999/22, riguardante la custodia di animali selvatici nei giardini zoologici ha come obiettivo quello di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la biodiversità, facendo in modo gli i singoli Stati membri adottino misure in materia di licenze ed ispezioni dei giardini zoologici nella Comunità.

Per giardino zoologico deve intendersi qualsiasi complesso permanente dove vengono tenuti al fine di esposizione, per almeno sette giorni l’anno, animali vivi, appartenenti a specie selvatiche, ad esclusione dei circhi, dei negozi di animali da compagnia.

I singoli Stati membri devono adottare misure atte a partecipare a ricerche, da cui derivino vantaggi per la conservazione delle specie e/o ad azioni di formazione nelle tecniche di conservazione, riproduzione, allevamento in cattività, ripopolazione e reintegrazione delle specie alla vita selvatica.

V. anche

Gli Stati devono inoltre adottare misure volte:

  • Alla promozione dell’istruzione e della sensibilità del pubblico, quanto alla conservazione della biodiversità, fornendo informazioni adeguate sulle specie esposte e sui loro habitat;
  • A sistemare gli animali in condizioni idonee a soddisfare le loro esigenze biologiche, provvedendo ad arricchire le zone recintate e a mantenere un livello elevato di custodia;
  • Ad impedire la fuga degli animali per evitare minacce ecologiche per le specie autoctone;
  • A tenere dei registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico.

Ogni giardino deve essere in possesso di una licenza, entro 4 anni dall’entrata in vigore della direttiva in esame, ed in caso di parchi nuovi, prima dell’apertura al pubblico.

Nel caso in cui il giardino zoologico non sia in possesso di detta licenza, o non sia in regola con quanto stabilito dalla Direttiva, verrà chiuso al pubblico dall’autorità competente, e/o dovrà conformarsi ai requisiti imposti dall’autorità competente.

Sono gli Stati membri a stabilire le sanzioni applicabili alle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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