L’AMNIOCENTESI E LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO

Prescrizione dell’amniocentesi e responsabilità medica

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 243 del 10 gennaio 2017 ha stabilito che il medico è responsabile nel caso in cui non prescriva l’amniocentesi

 Se il ginecologo non prescrive l’amniocentesi è responsabile per i danni, anche nel caso in cui la donna si rifiuti di eseguire successivamente l’esame.

Qualora il medico di fiducia non abbia prescritto l’amniocentesi, ed al termine della gravidanza il neonato nasce con una sindrome che quell’esame avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che due mesi dopo quella prestazione la donna abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi presso una struttura ospedaliera in occasione di altri controlli:

  1. non può essere considerata dal giudice di merito automaticamente come causa efficiente esclusiva, sopravvenuta all’inadempimento, riguardo al danno alla propria salute psico – fisica che la gestante lamenti per aver avuto la sorpresa della condizione patologica del figlio all’esito della gravidanza, occorrendo invece verificare in concreto che sul rifiuto non abbia influito il convincimento ingenerato nella gestante dalla prestazione erroneamente eseguita;
  2. non elide l’efficacia causale dell’inadempimento se alla perdita della chance di conoscere la condizione della gravidanza fin dall’inizio e nel caso in cui la donna lamenti di aver subito un danno alla salute psico – fisica, per aver avuto la sorpresa della condizione patologica del figlio, solamente al momento della sua nascita, la perdita di quella chance deve essere valutata parte di quel danno ascrivibile all’inadempimento del medico.

Sono questi due principi “che intendono esprimere il modo in cui la fattispecie concreta avrebbe dovuto essere sussunta sotto le regole giuridiche del rapporto causale”, cui dovrà attenersi il giudice del rinvio, nella definizione della vicenda.

La vicenda:

Una donna aveva citato in causa il suo ginecologo per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della nascita di un figlio affetto dalla sindrome di down, in quanto il dottore aveva rassicurato la gestante sulle buone condizioni di salute del feto, così che la stessa, a due mesi di distanza dalle rassicurazioni, si era rifiutata di sottoporsi all’amniocentesi, consigliatole dai medici dell’ospedale.

La domanda era stata rigettata sia in primo che in secondo grado.

La Corte ha sottolineato che:

“Il rifiuto di sottoporsi ad amniocentesi, per i rischi ad essa connessi, è indice estremamente ambiguo, allorché venga espresso in un contesto diagnostico non allarmante, di talché la percezione del pericolo di danneggiare inutilmente un feto sano è ragionevolmente più forte del timore di mettere al mondo un bimbo gravemente malato”.

Nel caso in esame, non si era tenuto conto che il rifiuto della donna era stato la diretta conseguenza delle rassicurazioni ottenute dal ginecologo di fiducia, un paio di mesi prima, di modo che esse avevano fatto in modo che la stessa, rassicurata sulla buona salute del bambino, recepisse con

“preoccupata, comprensibile diffidenza l’analisi propostale da medici diversi dal suo ginecologo”.

La Corte prosegue sostenendo che l’applicazione implicita dell’articolo 41, secondo comma, c.p.c.

“risulta erronea, una volta assunti i criteri di individuazione della causa sopravvenuta di per sé sola sufficiente a determinare l’evento dannoso e ad elidere l’efficacia causale del comportamento del soggetto inadempiente”.

V. anche

Si deve tener conto della particolare situazione ed in particolare del fatto che, per effetto dell’inadempimento del medico

“la situazione della gestante, là dove non gli fu prescritto o almeno consigliato di sottoporsi all’amniocentesi, si connotò, fino al momento in cui venne fatta successivamente la prescrizione dell’accertamento due mesi dopo, come situazione che metteva la gestante nella condizione di confidare che la gravidanza era regolare”.

“Essendo avvenuta la scelta di rifiutare anche sulla base e, quindi, con il condizionamento del risultato dell’inadempimento della prestazione del medico non si può ritenere in astratto che il risultato della prestazione del medico, cioè il suo inadempimento, sia di per sé divenuto privo di ogni efficacia causale”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER