LA RESPONSABILITA’ DEI MEDICI

Responsabilità medica

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 8664 del 4 aprile 2017 ha stabilito come deve essere ripartito l’onere della prova in caso di condotta omissiva

Il dubbio circa la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva del sanitario e l’evento, non può tradursi in un vantaggio per il medico, cui spetta l’onere di provare che il proprio inadempimento non ha causato il danno.

La vicenda:

Al momento della nascita, un neonato aveva riportato delle lesioni da sofferenza ipossico-ischemica. Le lesioni si erano concretizzate in una paralisi celebrale infantile, con compromissione funzionale degli arti inferiori e totale mancanza di favella.

La condizione del neonato, riscontrata successivamente alla nascita, aveva indotto i genitori a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti dal figlio.

Sia in primo che in secondo grado, i giudici avevano rigettato la domanda di risarcimento presentata dai genitori, ritenendo che la patologia sofferta dal neonato non fosse riconducibile al parto.

In particolare, sostenevano che il mancato monitoraggio per un periodo prolungato, da parte dell’ostetrica, non fosse in relazione causale con la patologia riscontrata dal bambino, anche perché non vi era sofferenza fetale, e il neonato al momento della nascita era in buone condizioni di salute.

V. anche

La decisione della Corte di Cassazione:

I genitori del minore lamentavano la violazione dei principi che regolano il riparto della distribuzione dell’onere della prova in ambito di responsabilità contrattuale, di cui all’art. 1218 c.c.

Richiamando i principi che regolano l’onere della prova in materia di responsabilità medica, quando viene invocata a titolo contrattuale, e dopo aver precisato quale sia l’indirizzo giurisprudenziale in materia di danni celebrali da ipossia neonatale, la Corte ha accertato l’erroneità del percorso motivazionale della Corte d’Appello, sostenendo che il danneggiato avesse assolto il proprio onere probatorio.

L’allegazione della condotta dell’ostetrica doveva indurre, ed in mancanza di prova positiva contraria da parte del danneggiante, avrebbe dovuto indurre i Giudici della Corte d’Appello a ritenere provata un’omissione idonea a causare l’evento pregiudizievole lamentato.

I giudici della Corte di Cassazione hanno rilevato come, secondo i canoni di una corretta pratica ostetrica, e anche se in mancanza di segni clinici anomali, un monitoraggio costante tococardiografico della partoriente integra una condotta diligente imposta per l’assistenza al parto, in quanto finalizzata alla tempestiva diagnosi di una sofferenza fetale ed alla conseguente adozione di interventi ad hoc.

 Dott.ssa Benedetta Cacace


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