AMMISSIBILE L’AZIONE EX ART. 2932 C.C. IN CASO DI MANCATA CANCELLAZIONE DELLE TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

“[…] Gli Ermellini hanno, infatti, riconosciuto la possibilità per il promissario di agire ex art. 2932 c.c. a mezzo di esecuzione specifica nel caso di inerzia da parte del promittente nella cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli […]”

Questo articolo è volto a fornire alcune considerazioni utili in merito alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli che possono gravare su un immobile.

Le transazioni immobiliari sono spesso precedute dalla sottoscrizione di un contratto preliminare, ove le parti manifestano la volontà di concludere un accordo definitivo di compravendita di un determinato immobile.

Altrettanto spesso, si verifica il caso in cui l’immobile compravenduto sia gravato da garanzie reali o altri vincoli, quali ad esempio pregresse ipoteche. Di palmare evidenza come sia necessaria, per il compratore, che iscrizioni o trascrizioni implicanti pericolo di evizione vengano cancellate dal venditore.

Tanto considerato, si rammenta il disposto di cui all’art. 1482 c.c.. Questo articolo dispone la possibilità per il compratore di sospendere il pagamento del prezzo nel caso in cui la cosa compravenduta sia gravata:

da garanzie reali;

da vincoli derivanti dal pignoramento o da sequestro;

sempre che non siano stati dichiarati dal venditore al compratore stesso ignorati.

La sentenza in analisi è stata emessa il 15 novembre 2015 – n. 23683, dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione ed individua una interessante strada alternativa a quella delineata dalla norma sopra richiamata.

Gli Ermellini hanno, infatti, riconosciuto la possibilità per il promissario di agire ex art. 2932 c.c. a mezzo di esecuzione specifica nel caso di inerzia da parte del promittente nella cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli (oppure nell’eventualità residuino a seguito della cessione).

L’aspetto di sicuro interesse rispetto a questa strada processuale è ben espresso dalla Corte quando sottolinea come il promissario è dispensato dall’onere del pagamento o della formale offerta del prezzo.

Il promissario, pertanto, si rivolgerà direttamente al Giudice per chiedere che fissi le condizioni e le modalità di versamento idonee ad assicurare l’acquisto del bene libero da vincoli e a garantirlo dall’eventuale evizione.

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