Se la banca concede crediti a soggetti in stato di insolvenza risponde in solido per i danni

il curatore fallimentare è legittimato a chiedere alla banca (concausa dello stato di insolvenza) il risarcimento dei danni subiti dalla massa dei creditori

Il presente storico è scosso da molteplici crisi bancarie che hanno coinvolto e danneggiato, quantomeno nella sua credibilità, il sistema del credito italiano. In questo quadro generale si inserisce un’interessante sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 20 aprile 2017, n. 9983 volta a regolare i casi di insolvenza d’impresa generata dal contributo di una Banca.

I Giudici hanno affrontato la questione in cui è incorso un fallimento di una società dove sono emerse delle irregolarità nei canali di finanziamento. In buona sostanza, l’istituto di credito coinvolto aveva certamente erogato dei finanziamenti a una società che versava in stato di insolvenza.

Cosa si intende, in economia, per stato in decozione o insolvenza?

Si tratta di quella situazione in cui un soggetto economico (solitamente un imprenditore commerciale) non è in grado di onorare regolarmente, con mezzi normali di pagamento, le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite.

Una simile condotta, va da sé, ha rappresentato un ulteriore danno alla società, alla sua compagine ed ai creditori della stessa.

La sentenza, pertanto, stabilisce che il curatore fallimentare è legittimato a chiedere alla banca il risarcimento dei danni subiti dalla massa dei creditori.

Si deve tener presente, però, che la responsabilità solidale per i risarcimenti deve essere sorretta da un’evidenza probatoria che dimostri che la banca ha concesso cospicui finanziamenti pur essendo a conoscenza

della mala gestio degli amministratori

la perdita di capitale.

Detti finanziamenti, infatti, non hanno fatto altro che danneggiare ulteriormente la società in questione.

La Cassazione, rilevano i commentatori, è stata netta e decisa nell’affermare che l’abusiva concessione del credito integra un danno per la società di per sé, oltre che per i creditori anteriori. Proprio per questo motivo insorge in capo all’istituto di credito l’obbligazione risarcitoria solidale.

Una siffatta conclusione si fonda sul ritenere che gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlati alla mala gestio degli amministratori di cui le banche si sono rese compartecipi per tramite dell’erogazione di quei finanziamenti, tenuto conto che non sussisteva la condizione economica per la loro erogazione.

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