Una corretta interpretazione dell’art. 1365 C.C.

Secondo la Corte di Cassazione, la norma in oggetto può essere oggetto di interpretazione in senso estensivo dall’operatore del diritto

L’articolo 1365 del Codice Civile introduce nel nostro ordinamento una particolare disposizione che, per una sua corretta interpretazione, deve essere posta in correlazione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 9560 del 13 aprile 2017.

Orbene, com’è noto, la citata norma dispone che:

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto”.

Il caso in esame, nello specifico, verteva sulla corretta interpretazione di una elencazione di casi tipo indicati in un contratto siglati dalle parti. Il dubbio si pone se dobbiamo considerare questo elenco come esaustivo di tutte le fattispecie.

Da un altra prospettiva, si potrebbe ritenere lo stesso solo indicativo di una serie, più o meno completa, di esempi riferiti a quanto contenuto nel contratto. Questa seconda soluzione dovrebbe portare l’interprete a interpretare in modo estensivo il patto siglato dalle parti.

Secondo la Corte di Cassazione la norma in oggetto può essere interpretata in senso estensivo dall’operatore del diritto, in quanto prevede:

“[…] l’ipotesi di inadeguatezza per difetto dell’espressione letterale rispetto alla volontà delle parti […]”.

A giudizio del Collegio, l’esplicazione dell’elemento esemplificativo all’interno del testo del contratto rappresenta

“[…] un contenuto carente rispetto all’intenzione […]”.

Un’interpretazione restrittiva della norma, porterebbe il giurista ad individuare, unicamente nelle fattispecie indicate all’interno del testo del contratto in esame, i confini che ne circoscrivono l’efficacia.

I Giudici di Piazza Cavour non sono di questo avviso. Ritengono, infatti, che l’interprete debba considerare gli esempi indicati in un contratto come elementi su cui basare l’analisi della fattispecie concreta.

In altre parole, l’interprete deve valutare se l’ipotesi concreta che sta analizzando può rientrare nel novero degli esempi contenuti nel contratto. Per operare una simile analisi dovrà fare riferimento al criterio della ragionevolezza.