AI CANI NON SI TAGLIANO NE’ CODA NE’ ORECCHIE!

È vietato tagliare la coda e le orecchie ai cani

Legge 4 novembre 2010, n. 2010 ratifica la Convenzione europea per la protezione gli animali da compagnia

Aldilà delle opinioni in merito, favorevoli o contrarie, tagliare la coda o le orecchia ai cani, l’esposizione e la commercializzazione di questi cani, è vietata, e di conseguenza da perseguire da parte delle Forze di Polizia e dei medici veterinari di sanità pubblica.

Non basteranno note interpretative o atti unilaterali del Ministero della Salute o di altri Ministeri a cambiare ciò che è superiore ad una Legge nazionale o ad una Ordinanza Ministeriale.

Data la ratifica, senza riserve, della Convenzione del Consiglio d’Europa e la conseguente Ordinanza Ministeriale in vigore, tali pratiche, che rappresentano a seguito di una valutazione medico veterinaria, maltrattamento degli animali, come espresso dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, sono da perseguire anche legalmente.

Con la l. 4/11/2010, n. 210, si ratifica ed esegue la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987. L’Italia ha fatto propria questa Convenzione, senza riserve, possibilità concessa dall’articolo 21 della Convenzione, di cui si sono avvalsi solamente alcuni Paesi.

L’articolo 10 della Convenzione dispone che:

“1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

1.Il taglio della coda;

2.Il taglio delle orecchie;

3.La recisione delle corde vocali;

4.L’esportazione delle unghie e dei denti

5.Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;

b) per impedirne la riproduzione.

c) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;

d) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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