EQUIPE MEDICA E RESPONSABILITA’

La responsabilità medica dell’equipe

La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con la sentenza n. 27314 del 31 maggio 2017 ha stabilito che in ambito di responsabilità medica dell’equipe, deve essere valutata la mansione del singolo membro

Per valutare la responsabilità penale del sanitario che abbia operato in una equipe, non si può prescindere dalla corretta considerazione delle mansioni svolte in concreto dallo stesso, anche al fine di verificare i limiti del proprio operato e di quello degli altri sanitari.

Ciò è quanto previsto dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27314 del 31/05/2017.

La vicenda:

Un dottore era stato imputato per omicidio colposo, ex art. 589 c.p., per il decesso di un suo paziente, a causa della non corretta sutura di un’aorta lesionata durante un intervento chirurgico, sulla base della responsabilità d’equipe, in particolar modo per non aver avvertito l’operatore della necessità di provvedere all’esplorazione di tutta la circonferenza del vaso.

La decisione della Corte di Cassazione:

I giudici della Corte di Cassazione, hanno stabilito che la responsabilità penale dei componenti dell’equipe medica, non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico, attribuito generalmente all’equipe nel suo insieme, ma deve essere collegata alla valutazione delle concrete mansioni svolte da ciascun componente, nella prospettiva di verifica dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri soggetti.

Si deve verificare se e a quali condizioni ogni componente dell’equipe, oltre ad essere tenuto per la sua parte al rispetto delle regole di cautela, deve essere tenuto anche a farsi carico delle inadempienze dell’altro componente dell’equipe o invece possa fare affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui.

Tale accertamento deve essere effettuato, tenendo conto del fatto che ogni sanitario, non può astenersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta dal collega e, valutarne la correttezza, se del caso rimediando ai suoi errori. Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza n. 18780 del 30 marzo 2016.

Un altro fondamentale principio, è quello dell’affidamento, ossia, ogni soggetto non deve considerarsi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma potrà sempre fare affidamento che gli altri sanitari, agiscano osservando le regole di diligenza proprie del loro ruolo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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