ADDIO AL FALLIMENTO

ADDIO AL FALLIMENTO, DISCIPLINA DI CRISI DI IMPRESA ED INSOLVENZA

E’ stata approvata al Senato la legge delega che autorizza il Governo a riformare la legge fallimentare n. 267 del 1942, al fine di adattare la procedura all’evoluzione socio economica Italiana.

Come ben sappiamo il debitore in forza del principio della responsabilità patrimoniale prevista dall’art.  2740 c.c.:

risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge

Con la procedura fallimentare, il patrimonio di un imprenditore insolvente è sottratto alla sua disponibilità per essere liquidato ai suoi creditori nel rispetto del principio della par condicio creditorum.

LA RIFORMA IN PILLOLE   

Ecco i principi dettati dal Parlamento con la riforma della legge fallimentare:

– Eliminazione della locuzione ‘fallimento’. Il termine è sostituito da ‘procedura di liquidazione giudiziale dei beni’, nella speranza di avere un minore impatto negativo sulla collettività che ormai associava al termine fallimento la figura dell’imprenditore incapace di gestire il patrimonio aziendale, quando in realtà, spesso, la causa del suo inadempimento era dovuto a fattori estranei alla organizzazione dell’attività imprenditoriale. Dal Senato viene spiegato che questa innovazione “non è solo un cambiamento linguistico, non se ne parlerà più perché la persona che ha avrà avuto in qualche modo una sconfitta imprenditoriale potrà ritentare e non ci saranno più i vincoli che oggi impediscono a chi ha avuto un insuccesso imprenditoriale di carattere economico».

– Introduzione di una fase di composizione della crisi preventiva, con l’istituzione di un organismo costituito presso la Camera di Commercio, il quale, comprese le cause che hanno determinato la crisi aziendale,  cercherà di agevolare le trattative tra debitore e creditori in via stragiudiziale o confidenziale. L’organo sarà convocato dallo stesso imprenditore o d’ufficio in presenza di una motivata segnalazione del creditore pubblico.

– Liberazione totale dai debiti. L’imprenditore entro 3 anni dall’apertura della procedura potrà azzerare i propri debiti. Dovrà in ogni caso essere ridotto il limite del 60 % dei crediti per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

– La liquidazione giudiziale rappresenterà l’extrema ratio sarà gestita dal Curatore anche nella fase di riparto dell’attivo tra i creditori. Il curatore avrà inoltre poteri rafforzati rispetto al passato e sarà facilitato nell’accesso alle banche dati della Pubblica Amministrazione e nella promozione di azioni giudiziali spettanti a soci o ai creditori sociali.

– Una procedura semplificata che dà priorità alle proposte tendenti ad assicurare la continuità aziendale. L’obiettivo è ridurre durata e costi delle procedure concorsuali. Il giudice competente sarà individuato in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello di distretto di corte d’Appello.

– Nuova tipologia di concordato preventivo che ammetterà anche il concordato tendente alla liquidazione dell’azienda se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20 % dei crediti chirografari.

– Facilitazione nell’accesso al credito attraverso forme di garanzia che non comportano la perdita del possesso del bene, permettendo così che l’azienda possa continuare ad utilizzare i propri strumenti produttivi.

Avv. Elisa Bustreo

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