APOSTROFARE UNA PERSONA COME OMOSESSULE NON E’ REATO

IL CASO

Dopo una lite tra due soggetti eterosessuali, uno ha dato dell’omosessuale all’altro alla presenza di altre persone (che poi hanno riferito la circostanza all’interessato) cercando così di ledere il suo onore. Offeso dalla lesione della sua reputazione il soggetto denunciava l’accaduto alle Autorità, seguiva il processo penale, la condanna dell’imputato e la successiva impugnazione in Cassazione

CONSIDERAZIONI

Secondo l’art. 595 c.p.:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.’

La diffamazione consiste in una manifestazione del pensiero che rileva nella misura in cui l’espressione offensiva venga a conoscenza di un’altra persona. L’offesa è rivolta nei confronti della reputazione, intesa come valore sociale, del soggetto, che può essere lesa da chi attribuisca allo stesso qualità o fatti disonoranti.

Ma dare dell’omosessuale ad un soggetto integra gli estremi del reato considerato? Può il termine omosessuale ledere la reputazione di un soggetto?

A ben vedere non di offesa si tratta e nessuna denigrazione può conseguire da una parola che esprime semplicemente le preferenze sessuali di un soggetto e che, fortunatamente, ha ormai perso qualsiasi carattere lesivo nell’evoluzione del linguaggio comune.

Nessun pregiudizio è insito nel vocabolo ‘omosessuale’ e pertanto la condotta su considerata non integra gli estremi del reato di diffamazione.

LA SENTENZA

Sottolinea la Cassazione nella sentenza n.50659 del che la parola omosessuale, diversamente da altri appellativi che mantengono un carattere denigratorio attiene alle preferenze sessuali dell’individuo e assume un carattere neutro e per questo non lesiva della reputazione di nessuno, anche nel caso in cui sia rivolta a una persona eterosessuale.

La tipicità della condotta di diffamazione consiste nell’offesa alla reputazione: è dunque necessario che i termini dispiegati o il concetto veicolato, nel caso di comunicazione scritta o orale, siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto’, (…), ‘ è innanzitutto da escludere che il termine “omosessuale”  abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto’.

E ad esclusione di qualsiasi dubbio, la Corte sottolinea:

il termine utilizzato non può ritenersi effettivamente offensivo neanche se pronunciato o scritto con intento denigratorio’.

Avv. Elisa Bustreo

VUOI UNA CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO? CONTATTACI