RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL’UNIONE CIVILE

La legge 20.05.2016 n. 76 (c.d. Cirinnà), ha introdotto due nuovi istituti che regolano le unioni tra le persone eterosessuali e omosessuali che non possono o non vogliono sposarsi secondo le regole del codice civile:

– Le unioni civili, per le coppie omosessuali

– le convivenze, per le coppie eterosessuali

LA COSTITUZIONE DELL’ UNIONE CIVILE

Secondo l’art. 1 della Legge in esame:

la presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli art. 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.’

Per formazione sociale si intende qualsiasi tipo di organizzazione che si frapponga tra l’individuo e lo stato come le minoranze linguistiche, le confessioni religiose, le associazioni, la famiglia, la scuola, i sindacati, le comunità di lavoratori e utenti, le cooperative, i partiti politici e anche le famiglie di fatto non fondate sul matrimonio.

L’art. 2 prevede:

‘due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni’.

L’Unione risulterà dalla relativa certificazione dove saranno indicati il regime patrimoniale e la residenza dei partner, nonché ed eventualmente un cognome comune alla coppia

L’unione civile è nulla se celebrata nonostante la presenza di una causa impeditiva, ossia:

– sussistenza di un precedente vincolo matrimoniale o di una precedente unione civile;

– interdizione di una delle parti per infermità di mente;

– sussistenza dei legami di cui all’art. 87 c.c. (parentela, affinità, adozione);

– condanna penale per reati contro il coniuge o il partner dell’altra parte.

Le norme della legge rispecchiano in sostanza quanto già previsto per l’istituto del matrimonio disciplinato dal codice civile, cosicché:

le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.’

LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO

Anche il divorzio è possibile e prevede una procedura molto più veloce rispetto a quella prevista dalla legge 898/70, innanzitutto perché non è prevista la precedente e necessaria separazione e poi perché è sufficiente che i partner comunichino la loro intenzione di dividersi all’ufficiale di stato civile e attesi tre mesi, possono proporre la loro domanda di divorzio.

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’

Come per i coniugi, anche ai partner dell’unione civile spetta il riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Spetta pertanto al partner superstite il riconoscimento della pensione di reversibilità dell’altro nella misura del 60% dell’importo erogato al partner.

 

LA SUCCESSIONE

L’art. 21 della Legge 76 rimanda alla disciplina del codice civile, conseguentemente ogni riferimento al coniuge contenute in queste norme dovrà essere inteso come riferito anche alla parte dell’unione civile;

Di fatto la quasi totalità dei diritti e doveri previsti per il matrimonio sono stati estesi alle coppie omosessuali, incidendo sullo stato civile della persona e concretizzando una eguaglianza sostanziale e formale tra i coniugi sposati e la coppia unita civilmente.

Avv. Elisa Bustreo

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