PRIVACY E VACCINI

VACCINI E DIRITTO ALLA PRIVACY

IL GARANTE ALLA PRIVACY SI E’ PRONUNCIAO ANCORA IN SETTEMBRE SULLA LEGGITTIMITA’ DELLA PROCEDURA DI INVIO DEI DATI SENSIBILI DALLA SCUOLA ALLE ASL

Oggi, 31 ottobre 2017, scade il termine per la presentazione dell’autocertificazione vaccinale innanzi alla scuola dell’obbligo.

Sull’argomento regna ancora molta confusione, indecisione, dubbi da parte dei genitori, soprattutto in merito alla questione del diritto alla privacy.

Le domande che vengono poste sono quelle del tipo “E’ giusto comunicare alla scuola il motivo per cui mio figlio non ha eseguito le vaccinazioni? E’ giusto comunicare alla scuola, per esempio, che mio figlio è immunodepresso o che presenta quella piuttosto che quell’altra patologia che sconsiglia la vaccinazione? Potrebbero ghettizzarlo, come già riportato in alcuni giornali?”

V. anche

Come oramai tutti noi genitori sappiamo il decreto-legge “Lorenzin” 7 giugno 217 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 119/17, prevede una sorta di collaborazione tra scuole ed Asl al fine di mappare lo stato vaccinale della comunità.

Detta Legge nonché le circolari interpretative però presentano una grave lacuna in ordine alla privacy dei minori: si è disposto il trasferimento e trattamento di dati sensibili senza aver tenuto in debita considerazione il Codice della privacy.

In vista dell’anno accademico 2017/18 in procinto di iniziare al momento dell’entrata in vigore della Legge, la Toscana ha chiesto il parere del Garante della Privacy in merito alla regolarità o meno dei suddetti flussi di dati, ossia l’invio degli elenchi degli iscritti alle ASL.

In data 01 settembre 2017 il Garante della Privacy  ha approvato il provvedimento urgente n. 365 per semplificare gli adempimenti e consentire trattamenti di dati non previsti attualmente dalla legge sui vaccini, statuendo

“- Ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39, comma 1 lett. a, del Codice, per le ragioni esposte in motivazione, ammette la trasmissione degli elenchi dei minori iscritti da parte degli istituti scolastici e dei servizi educativi alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, così come comunicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

– Considerato che l’applicazione della disciplina di cui al d.l. n. 73/2017 comporta la medesima esigenza, anche per il perseguimento delle finalità istituzionali di Uffici scolastici e aziende sanitarie appartenenti ad altre Regioni, la presente determinazione si intende resa, nei termini di cui sopra, anche nei confronti dei predetti soggetti, ove intendano avvalersene.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.”

(Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento poteva essere proposta opposizione all’Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero).

In partica con questo provvedimento urgente il Garante della Privacy afferma che le scuole possono inviare gli elenchi alle ASL non solo in Toscana, regione istante, ma anche in tutto il resto d’Italia.

Ma che cosa servono questi elenchi?

Verranno utilizzati dalle Asl per verificare le coperture vaccinali dei singoli soggetti ed in caso di scopertura procedere alla convocazione dei genitori per sollecitare ed informare sulla vaccinazione.

Ma ci si è chiesti subito, è possibile un flusso inverso dei dati sensibili?

E’ consentito alle Asl di comunicare alle scuole i nomi dei soggetti iscritti vaccinati e non vaccinati?

A riguardo soccorre lo stesso Presidente Antonello Soro, precisando

 “Sin dall’inizio della vicenda il Garante della privacy ha offerto la massima collaborazione ai Ministeri competenti e a tutte le altre amministrazione coinvolte. Per aiutare ulteriormente famiglie, scuole e regioni, abbiamo ritenuto ora necessario intervenire, nei limiti che ci sono consentiti dalla legge, per semplificare la vita alle famiglie e consentire un più celere flusso di dati. Ci auguriamo che questo provvedimento ristabilisca chiarezza e limiti i possibili rischi legati a uno scambio dati effettuato in assenza di una regolamentazione omogenea su tutto il territorio”.

“Con il nostro provvedimento è ora consentita la trasmissione dei registri degli iscritti dalle scuole alle Asl. Al momento, invece, manca un’adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Resta naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni soluzione normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni”.

Scarica qui il fac simile dell’autocertificazione e racc. a.r. da inviare all’ASL

In pratica, le ASL non potranno restituire alle scuole gli elenchi con l’indicazione della situazione vaccinale degli iscritti.

Avv. Tania Busetto


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