LE SOCIETA’ DI PERSONE

La società in accomandita semplice, la società semplice e la società in nome collettivo, formano la categoria delle società di persone

La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società semplice, insieme formano la categoria delle società di persone.

La società semplice, disciplinata dagli articoli 2251-2290 del codice civile, è una società che può esercitare solamente attività non commerciale.

Dall’articolo 2291 al 2312 del codice civile troviamo la disciplina inerente alla società in nome collettivo, ossia quel tipo di società che può essere usato sia per esercitare un’attività commerciale, sia per esercitare un’attività non commerciale.

In questi tipi di società i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali e, non è ammesso patto contrario, come stabilito dall’articolo 2291 codice civile:

“Nella società in nome collettivo, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi”.

La società in accomandita semplice, regolata dagli articoli 2313-2324 del codice civile, è una società di persone che si distingue dalla società in nome collettivo per la presenza istituzionale dei soci accomandatari, che rispondono in solido e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla società, e dei soci accomandanti, che invece rispondono limitatamente alla quota da essi conferita, proprio come prevede l’articolo 2313 del codice civile.

La società semplice rappresenta il prototipo normativo delle società di persone, ma in ciò si esaurisce la sua importanza dato che nella pratica non ha riscosso molta diffusione. Il nostro codice civile ne circoscrive l’utilizzo al solo settore delle attività non commerciali, e di conseguenza fino a non molto tempo fa, esse potevano essere legittimamente usate solo per le imprese agricole. Tuttavia, anche nel settore dell’attività agricola le parti non adottano quasi mai la forma della società semplice, preferendo dar vita a società di capitali o a cooperative.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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