INSEGNANTI: UN CASO DI REINSERIMENTO IN GAE

La Corte di Appello di Bologna rigetta l’appello promosso dal MIUR relativamente ad un caso di reinserimento in GAE

E’ del 5 gennaio 2018 la sentenza motivata della Corte di Appello di Bologna che rigetta l’appello promosso dal MIUR relativamente ad un caso di reinserimento in GAE per una maestra residente nella provincia di Piacenza.

La vicenda:

Nel caso specifico la Signora, in possesso del diploma di maturità magistrale e dell’abilitazione all’insegnamento, risultava regolarmente iscritta nelle graduatorie permanenti definitive ex Lege 124/1999, per le nomine a tempo indeterminato per la classe di concorso della scuola primaria.

Nell’anno 2007, però, la graduatoria definitiva veniva trasformata in graduatoria ad esaurimento, per effetto della Legge 27.12.2006 n. 296, art. 1, comma 605 e ss..

In quella sede la maestra non provvedeva ad effettuare la richiesta di reinserimento nella graduatoria, così come previsto dalla modifica legislativa, e pertanto rimaneva esclusa dalla graduatoria stessa per il primo biennio di validità.

In occasione del nuovo aggiornamento delle graduatorie, disposto con D.M. 42/2009 per il biennio 2009/2011, la Signora provvedeva tempestivamente a presentare domanda di aggiornamento/reinserimento, ma la sua domanda non veniva accolta. E così anche per i trienni 2011/2014 e 2014/2017.

Veniva dunque proposto ricorso ex rt. 414 e ss. c.p.c. innanzi il Tribunale Ordinario di Piacenza, Sezione Lavoro, ritenendo sussistere la violazione dell’art. 1 bis della Legge 4.6.2004 n. 143, nella quale è disposto a chiare lettere che

“a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”,

nonchè come previsto dallo stesso D.D.G. 16.3.2007, art. 1, comma 3.

I Decreti Ministeriali successivamente emanati, invece, e rispettivamente il D.M. 42/2009, D.M. 44/2011, D.M. 235/2014, del tutto immotivatamente, nel disporre l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo non prevedevano tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza entro i termini di scadenza ed erano pertanto stati cancellati dalla graduatoria.

Tale omissione, che ha comportato l’esclusione della docente in questione da ben tre successive possibilità di reinserimento in graduatoria è del tutto illegittima.

I Decreti Ministeriali di cui sopra richiamano nelle loro premesse le disposizioni della Legge 143/2004, ma ne violano il thema decidendum, la lettera e la ratio.

La Legge 143/2004, infatti, ha previsto al suo art. 1bis che la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del T.U. avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta dunque la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia, sempre secondo il medesimo articolo di legge, tale sanzione NON E’ DEFINITIVA in quanto, a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

In altri termini, la norma primaria sopra citata se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell’esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.

Ed in effetti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all’ultimo aggiornamento, all’atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati, ai sensi della fonte primaria sopra citata possono senz’altro chiederne il REINSERIMENTO nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

V. anche

Vediamo la ratio della norma:

La ratio della norma in esame è quella di voler trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l’inserimento di nuovi aspiranti prima dell’immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.

Ed infatti, in ossequio al chiaro disposto dell’art. 1bis della Legge 143/2004, lo stesso D.D.G. 16.3.2007, nel disporre l’aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007/2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all’art. 1, comma 3, che a domanda degli interessati era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

La decisione del Giudice di prime cure:

Il Giudice del Lavoro di Piacenza, condividendo tali valutazioni, con Sentenza n. 15/2016 accoglieva le doglianze della ricorrente condannando il MIUR al reinserimento della ricorrente stessa nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola primaria della provincia di Piacenza con decorrenza dall’anno scolastico 2014/2015 e con il punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti dopo la cancellazione dalle graduatorie.

Proponeva dunque appello il MIUR, chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado.

Il giorno 12.10.2017, dopo la discussione in udienza collegiale, la Corte di Appello di Bologna ha respinto l’appello del Ministero, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

La decisione della Corte di Appello

In data 5 gennaio 2018 è stata dunque depositata la Sentenza n. 1178/2017, che conferma la linea difensiva proposta in primo ed in secondo grado in favore della docente, nonchè la sentenza di primo grado del Tribunale di Piacenza n. 15/2016.

La Corte di Appello richiama propri precedenti su identica questione (Sentenza n. 1172/2017), ma soprattutto la recente decisione della Corte di Cassazione n. 28250/2017 che ha enunciato il seguente principio, fatto proprio dai Giudici Bolognesi:

“la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605 della legge n. 296 del 2006, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nelle graduatorie con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perchè in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa della omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza”.

Viene dunque respinta la tesi difensiva promossa in favore del MIUR da parte dell’Avvocatura dello Stato di Bologna, che si fondava appunto sul valore abrogativo di tale articolo 1, comma 1 bis del D.L. 97/2004.

Avv. TaniaFortunata Cosentino


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