CHI DICE “FRA POCO VAI IN TOMBA” MIMANDO IL TAGLIO DELLA GOLA NON COMMETTE REATO

Secondo il Tribunale di Ascoli Piceno, la condotta di chi  dice “fra poco vai in tomba” mimando il taglio della gola,  non è idonea a configurare il reato di minaccia ed il gesto è solamente una mera coloritura espressiva

Tanto tu qua non ci passi più!!…e fra poco vai alla tomba!!”, mimando con la mano il taglio della gola, pronunciate da una persona di età avanzata e avente una corporatura tale da non denotare aggressività, non configurano il reato di minaccia ex art. 612 c.p.

Il caso di specie:

Un signore, veniva fatto sovente uscire dalla propria abitazione in montagna da alcuni vicini, con il pretesto di fargli rimuovere l’auto per un loro miglior transito. In una di queste occasioni veniva altresì fotografato e querelato per aver reagito con frasi e gesti da essi ritenuto ingiuriosi e minacciosi.

Dinnanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno, veniva condannato al pagamento di euro 300 di multa, 700 di risarcimento e 2.400 per spese di costituzione di parte civile, per il reato di cui all’art. 612 c.p.

Non erano valse a nulla le molteplici tesi difensive dell’uomo.

Il difensore dell’uomo, pertanto proponeva appello al Tribunale concludendo per l’assoluzione con la più ampia delle formule, in quanto i fatti non sussistono o, comunque, non sono stati commessi nella data indicata, costituendo essa una parte essenziale dell’imputazione.

Con la sentenza n. 9/2017, il Tribunale di Ascoli Piceno ha riesaminato direttamente le circostanze di fatto ed il valore da attribuire alle espressioni ed al gesto in relazione al dettato dell’art. 612 c.p. ed alla giurisprudenza di Cassazione.

I giudici hanno rammentato che:

“Elemento essenziale del reato di minaccia è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato, dal colpevole, alla parte offesa… è indispensabile, però che il male ingiusto possa essere dedotto dalla situazione contingente”.

“Pur essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo è pur sempre necessario il riferimento esplicito ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore”.

La sentenza in oggetto ha ritenuto la condotta dell’uomo priva di tali requisiti in quanto le parole pronunciate restano su di un piano del tutto generico, dato che egli non ha prospettato al contendente

“Che lo avrebbe ucciso, limitandosi, semmai, ad invocarne o auspicarne la morte, che comunque non pare rientrare nell’intento minatorio dell’imputato”.

Il taglio della gola è solo

“una mera coloritura espressiva non idonea a conferire una portata apprezzabile alle parole cui si accompagnava”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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