Volo con coincidenza cancellato: diritto all’indennizzo

La Corte di Giustizia UE, sezione VIII, con la sentenza n. C-559/16 del 7 settembre 2017 ha stabilito che se un volo con coincidenza viene cancellato, l’indennizzo è dovuto solamente in base alla distanza diretta

Spesso accade che, una volta prenotato il biglietto aereo, vi siano ritardi o cancellazioni e ciò comporti gravi disagi ai passeggeri, soprattutto quando la destinazione finale è raggiungibile solamente tramite scali su altri aeroporti o coincidenze con altri voli.

Per prevenire questi imprevisti, l’articolo 7, par. 1 del regolamento CE, n. 261/2004, dispone regole comuni in riferimento alla compensazione ed assistenza dei passeggeri in caso di mancato imbarco, cancellazione del volo o prolungato ritardo.

La norma stabilisce che in caso di ritardo superiore alle tre ore, i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pari a 250 euro per voli inferiori o pari a 1.500 chilometri e di 400 euro per voli superiori a 1.500 chilometri che colleghino due Stati membri.

La questione di complica se non siamo in presenza di un volo diretto ma di un volo con coincidenza, che comporta un aumento dei chilometri rispetto ad un volo diretto.

I giudici della Corte di Giustizia UE, nella sentenza in esame, ritengono che la compensazione dovuta ai passeggeri, in caso di cancellazione di un volo con coincidenza, debba essere calcolata in funzione della distanza radiale tra l’aeroporto di partenza e di arrivo; essendo irrilevante, ai fini della compensazione, che la distanza percorsa sia superiore alla distanza tra i due aeroporti, a causa dello scalo.

Secondo la Corte, anche se vi è una coincidenza questa non è in grado di incidere sul disagio e nella determinazione della compensazione, ma si deve tenere esclusivamente conto della distanza che si sarebbe percorsa in caso di volo diretto.

La Corte di Giustizia UE afferma che:

“L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 febbraio 2004 (…) deve essere interpretato nel senso che la nozione di distanza include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza del volo effettivamente percorsa”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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