E’ POSSIBILE SPOSARSI VIA WEBCAM?

Celebrazione del matrimonio via Skype

La Corte di Cassazione Civile, sez. I, con la sentenza n. 15343 del 25 luglio 2016 ha confermato la validità in Italia dei matrimoni celebrati tramite Skype di cittadini stranieri

La vicenda origina dal diniego dell’Ufficiale dello Stato civile di trascrivere l’atto di matrimonio celebrato dai due nubendi e registrato dall’autorità del Pakistan, in considerazione delle modalità di celebrazione, in via telefonica o telematica, ritenute contrarie all’ordine pubblico, in quanto costituisce principio fondamentale dell’ordinamento italiano, la contestuale presenza dei nubendi innanzi a colui che officia il matrimonio, anche al fine di assicurare la loro libertà nell’esprimere la volontà di sposarsi.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso presentato dalla sposa ritenendo che il matrimonio era valido secondo la legge pakistana e quindi, anche per l’ordinamento italiano, in forza del richiamo operato dall’art. 28 della L. n. 218 del 1995, essendo stato celebrato secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge pakistana.

Nello specifico la donna aveva prestato il proprio consenso alla celebrazione della funzione in via telematica, alla presenza di due testimoni,; lo sposo dal canto suo era presente alla celebrazione, officiata dall’autorità pakistana, ed erano inoltre presenti i suoi testimoni. L’assenza della sposta era superata dalla sua diretta partecipazione per via telematica.

Quindi, il rifiuto di trascrivere l’atto da parte del Pubblico Ufficiale di Stato Civile Italiano doveva ritenersi  illegittimo non sussistendo alcuna violazione dell’ordine pubblico internazionale, dato che la contestuale presenza dei nubendi richiesta dall’art. 107 c.c. è soggetta ad alcune eccezioni ex art. 111 c.c.

Anche la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso presentato dal Ministero dell’interno.

Gli Ermellini intervenuti sulla questione hanno sottolineato come la Corte d’Appello aveva correttamente premesso a norma dell’art. 28 della L. n. 218 del 1995 che il matrimonio celebrato all’estero è valido in Italia, per quanto concerne la forma, nel caso in cui sia considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei due nubendi al momento della celebrazione.

Nel caso di specie il matrimonio era stato validamente celebrato in Pakistan e pertanto doveva essere ritenuto valido anche nell’ordinamento italiano non violando alcun principio di ordine pubblico.

Gli Ermellini concludono rilevando che:

“la forma matrimoniale descritta dall’art. 107 c.c., non è considerata inderogabile neppure dal legislatore italiano, il quale ammette la celebrazione inter absentes in determinati casi, nei quali non può ritenersi che siano inesistenti i requisiti minimi per la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo, e cioè la manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso, in presenza di un ufficiale celebrante”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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