I vincoli sulle azioni

Le azioni possono formare oggetto di misure cautelari ed esecutive, inoltre possono essere costitute in usufrutto o in pegno

Le azioni possono formare oggetto di misure cautelari ed esecutive, inoltre possono essere costitute in usufrutto o in pegno.

L’art.3 , r.d. 239/42 (Vincoli reali sulle azioni) recita:
“I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della societa’ emittente, sul titolo e nel libro dei soci.
Il pegno dei titoli azionari puo’ essere costituito anche mediante consegua del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte alla societa’ emittente il pegno non produce effetto che in seguito all’annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla societa’ immediatamente.
I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo.
Gli atti di cui al comma precedente non possono essere eseguiti contro il girante del titolo dopo che questo sia stato consegnato alla stanza di compensazione”

Quindi in base al primo comma dell’articolo 3, r.d. 239/1942, la costituzione in usufrutto o in pegno avviene tramite annotazione del vincolo, ad opera della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci; nel caso in cui questo procedimento non venga rispettato l’annotazione non produce effetti né nei confronti della società né dei terzi.

La costituzione in pegno dell’azione, può configurarsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola in garanzia o altra dello stesso genere, fermo restando che il pegno produce effetti nei confronti della società solamente con l’annotazione nel libro dei soci. Se non è stabilito diversamente, il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, e devono esercitare tale diritto in maniera da non nuocere agli interessi del socio, essendo altrimenti costretti al risarcimento dei danni da questo sofferti.

Di conseguenza, il proprietario del diritto frazionato, prima di delibere particolarmente importanti, potrà richiedere istruzioni al socio.

La violazione di questo dovere di condotta non porta in ogni caso all’annullamento della delibera adottata dall’assemblea, fermo restando l’eventuale risarcimento dei danni a favore del socio.

Se le azioni vengono sequestrate, il voto è esercitato dal custode.

Per quanto riguarda gli altri diritti amministrativi, essi spettano disgiuntamente sia al socio che al creditore pignoratizio o all’usufruttario, se non risulta diversamente dal titolo costitutivo.

Il sesto comma dell’articolo 2352, codice civile stabilisce che nel caso di sequestro, i diritti amministrativi sono esercitati dal custode, a meno che il provvedimento non disponga diversamente.

Dott.ssa Benedetta Cacace