Vettura rimossa se parcheggiata male nel giardino condominiale?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 820 del 16 gennaio 2014, ha stabilito che è illecito introdurre nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie nel caso di una vettura parcheggiata in spregio allo stesso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 820 del 16 gennaio 2014, ha stabilito che è illecito introdurre nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie. Quindi, la delibera condominiale che prevede la rimozione coatta della vettura del condomino, con spese a suo carico, può essere validamente impugnata.

Nel caso in cui questo non osservi le disposizioni riguardanti la regolamentazione dell’uso dei parcheggi comuni, è nulla per violazione di legge. Il regolamento condominiale non può prevedere ulteriori sanzioni, in aggiunta a quelle dell’articolo 70 disp. att. c.c. il quale prevede che:

“per le infrazioni al regolamento del condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”.

I giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che:

“qualora nel regolamento condominiale sia inserita, secondo quanto previsto eccezionalmente dall’articolo 70 disp. att. c.c., la previsione di una sanzione pecuniaria, avente natura di pena privata, a carico del condominio che contravvenga alle disposizioni del regolamento stesso, l’ammontare di tale sanzione non può essere superiore, a pena di nullità, alla misura massima consentita dallo stesso art. 70 disp.att. cc.. A maggior ragione, dunque, non si può ritenere che sia consentito introdurre nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie ovvero diversamente afflittive, ciò sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che non consentono al privato, se non eccezionalmente, il diritto di autotutela”.

Dott.ssa Benedetta Cacace