VALIDITA’ DELLA PROCURA ALLE LITI

La Corte di Cassazione Civile, SS.UU., con la sentenza n. 26338 del 7 novembre 2017 ha disposto che la procura è valida anche se non è materialmente congiunta all’atto che si riferisce

La procura alle liti depositata unitamente all’atto è legittima anche se non è cucita all’atto al quale si riferisce. Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sent. n. 26338/2017.

Nella vicenda in oggetto, un legale aveva contestato la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo, inflittagli dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di appartenenza, impugnandola innanzi al Consiglio Nazionale Forense, il quale aveva tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la procura illegittima dato che violava il disposto dell’art. 83 c.p.c.

L’interessato ha impugnato la pronuncia in Cassazione.

Potrebbe essere utile:

I giudici di Cassazione, accogliendo il ricorso hanno sottolineato che il rilievo formale della procura, sollevato dal CNF, in realtà era un vizio da equiparare ad un errore materiale, sussistendo la certezza della data e del riferimento alla pronuncia impugnata e la certezza della provenienza degli atti da parte della ricorrente.

Pertanto, la procura era esistente ed il ricorso poteva essere esaminato nel merito.

In ambito di giudizio disciplinare forense, la Cassazione ha evidenziato che:

“A norma dell’art. 182 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 ed applicabile nella fattispecie ratione temporis, il giudice è tenuto, ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità alla procura ad litem al diritto di rappresentanza processuale”.

Tale indirizzo è stato sposato anche nella vicenda in esame, dove la Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente l’inequivocità degli atti rispetto alla modulistica formale.

I giudici hanno inoltre rammentato che, in tema di procura, gli insegnamenti desumibili dalla sent. n. 11178 del 27 ottobre 1995, con cui le Sezioni Unite hanno statuito che, nel caso di procura non chiara ed univoca nell’esprimere la volontà della parte di proporre ricorso per Cassazione, l’incertezza dell’effettiva volontà del conferente non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso, per effetto di procura speciale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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