VACCINAZIONI RACCOMANDATE ED INDENNIZZO


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Sì all’indennizzo ex legge n. 210/92 per i soggetti danneggiati in seguito ad una vaccinazione raccomandata anti epatite A

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 25697 del 2019

La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda della ricorrente, volta al riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 1 della L. n. 210/1992, l’indennizzo di cui all’art. 1 L. n. 229/2005 e l’assegno una tantum di cui all’art. 4 L. n. 229/2005.

I giudici avevano rilevato che il Tribunale aveva dato atto della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia “lupus eritematoso sistemico” e la vaccinazione anti epatite a cui la ricorrente era stata sottoposta e che, invece, nulla era stato precisato circa la possibilità di riconoscere il diritto all’indennizzo richiesto pur in presenza di vaccinazioni non obbligatorie, quale era la vaccinazione per epatite A.

Secondo la Corte d’Appello il caso di specie rientrava nella sfera di applicabilità della L. n. 210/1992 e a sostegno di ciò aveva richiamato le sentenze della Corte Costituzionale n. 27/1998, n. 423/2000, n. 107/2012 che avevano dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge citata nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo di coloro che erano stati sottoposti a vaccinazioni non obbligatorie a seguito di campagne legalmente promosse dall’autorità sanitaria per la diffusione di tali vaccinazioni.

Nel caso di specie, la vaccinazione antiepatite A, pur non imposta come obbligo giuridico, era stata fortemente incentivata dalla Regione senza lasciare spazio alla discrezionalità del singolo, pertanto il caso della vaccinazione imposta per legge non poteva differenziarsi da quello in cui essa era stata raccomandata da specifici atti normativi.

Detto ciò, la Corte territoriale, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, aveva ritenuto che anche i danni derivanti dalla vaccinazione di epatite A dovessero essere indennizzati ex L n. 210/1992.

Nel ricorrere in Cassazione, il Ministero della Sanità ritiene che la Corte d’Appello avesse illegittimamente esteso l’ambito applicativo della l. n. 210/1992, che riconosce il diritto all’indennizzo per le sole vaccinazioni obbligatorie e non per quelle meramente raccomandate.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ritenuto rilevante e non infondata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992 n. 210, nella parte in cui non prevede

“che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti epatite A”.

Non è attuabile un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata che riconosca il diritto all’indennizzo sulla base dei medesimi principi che hanno condotto la Corte Costituzionale a dichiarare l’illegittimità costituzionale dello stesso articolo 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevedeva quel diritto, a seguito di menomazione permanente derivante da altre vaccinazioni; infatti

“le precedenti pronunce di incostituzionalità si riferiscono a determinate vaccinazioni e non potrebbero essere estese al caso di specie, perché ciò determinerebbe la sostanziale disapplicazione opeiudicis della disposizione censurata”.

Il tenore testuale della disposizione e l’impossibilità di ravvisare nelle mere raccomandazioni della Regione atti amministrativi di sostanziale imposizione di un obbligo di vaccinazione impediscono di risolvere la controversia mediante una mera interpretazione compatibile con i parametri costituzionali invocati.

Con la L. n. 210/1992 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto ad un indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica.

La tutela indennitaria, inizialmente riconosciuta solamente nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie, è stata ampliata ricomprendendovi le vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica, fino a ricomprendere le conseguenze di vaccinazioni assunte nell’ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo Stato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 268 del 2017 ha chiarito che

“non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, essendo l’obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione, sicché i diversi attori finiscono per realizzare l’obiettivo della più ampia immunizzazione da rischio di contrarre la malattia”.


Gli Ermellini hanno ritenuto che possano essere estesi al caso di specie i principi sopra enunciati, dovendo valere anche per la vaccinazione antiepatite A le stesse considerazioni relative alle vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate visto che

“in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, è naturale che si sviluppi un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, e ciò rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli”.

Pertanto, nel caso di specie, anche la vaccinazione antiepatite A, pur non imposta come obbligo giuridico, ma fortemente incentivata dalla Regione, può ricondursi nella sfera di applicabilità della L. n. 21071992, rientrando tra quelle raccomandate.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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