SULLE INTERCETTAZIONI TRA AVVOCATI E CLIENTI

Quali conversazioni possono essere intercettate tra avvocato e cliente?

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 24451 del 2018

La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la responsabilità dei soggetti ricorrenti per il reato di estorsione, rideterminando la pena inflitta, tenuto conto dell’estinzione di alcuni reati satellite.

I ricorrenti, nel ricorrere in Cassazione deducevano l’inutilizzabilità dei contenuto dell’intercettazione intercorsa tra Cliente ed il proprio avvocato; tale conversazione, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non avrebbe avuto contenuto amicale, ma professionale, non rilevando che il mandato difensivo non fosse stato ancora sottoscritto e che l’imputato, all’epoca non fosse ancora iscritto nel registro degli indagati.

V. anche

Gli Ermellini ribadiscono che:

“il collegio ribadisce che il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori, non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la “ratio” della regola posta dall’art. 103 cod. proc. pen., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa. Con specifico riguardo alla intercettazione di un colloquio tra l’indagato ed un avvocato, legati da uno stretto rapporto di amicizia, per la cui utilizzabilità la Corte ha ritenuto necessario che il giudice del merito dovesse valutare: a) se quanto detto dall’indagato fosse finalizzato ad ottenere consigli difensivi professionali o non costituisse piuttosto una mera confidenza fatta all’amico; b) se quanto detto dall’avvocato avesse natura professionale oppure consolatoria ed amicale a fronte delle confidenze ricevute.”.

V. anche

I giudici del merito, nel caso in esame hanno ritenuto che la conversazione intercorsa tra Tizio ed il legale avesse carattere amicale e non professionale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER