SULL’ASCOLTO DEL MINORE INFRADODICENNE

AFFIDAMENTO DEL MINORE: IL GIUDICE DEVE ASCOLTARE IL MINORE SIA IN PRIMO CHE IN SECONDO GRADO

In tema di affidamento dei figli minori, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l’affidamento. ..l’omissione dell’audizione nel giudizio di secondo grado non è sanata dal precedente ascolto nel giudizio davanti al Tribunale, atteso il rilievo del fattore tempo in una fase di crescita quale quella dai sette ai nove anni. Il minore, nel giudizio di secondo grado si è trovato in una fase più prossima alla soglia legale della presunzione di discernimento.”

Si tratta della recente pronuncia della Cassazione Civile, I sez. del 03/03/2023, n.6503.

In particolare, nella vicenda sottesa alla decisione in esame, la Magistratura in II grado, in riforma del provvedimento emesso dal Tribunale, aveva disposto l’affido esclusivo di un minore al padre, con previsione del diritto di visita della madre in forma protetta, sul presupposto che la madre avesse dimostrato una totale incapacità genitoriale, per aver adottato atteggiamenti ostruzionistici volti ad allontanare il figlio dal padre ed a condizionare il piccolo contro la figura paterna.

La donna quindi proponeva ricorso in Cassazione, dogliandosi, tra gli altri motivi, della violazione di norma di diritto in relazione alla Costituzione, artt. 32 e 111, artt. 3-6 Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo, art. 6 e 14 CEDU, artt. 155 sexties, 336 bis, 337 bis, 337 ter e 337 octies del codice civile, art. 1 comma 2 L. 206/2021 giacché la Corte territoriale non aveva ascoltato il minore, nonostante ne fosse stata fatta esplicita richiesta e nonostante il piccolo fosse capace di discernimento al punto che, due anni prima, all’età di 7 anni, questo era stato sentito dal Tribunale.

Ebbene la suprema Corte decideva di accogliere il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo (assorbente degli altri 4 motivi argomentati) sul presupposto che l’ascolto dei minori capaci di discernimento è fondamentale e dunque deve essere ripetuto anche nel II grado di giudizio.

Per i giudici di piazza Cavour, a nulla rilevava che il minore fosse già stato sentito, perché nel frattempo erano trascorsi ben 2 anni ed il piccolo era cresciuto e si era anche avvicinato all’età in cui si presume la capacità di discernimento (ossi ai 12 anni).

Così errava la Magistratura in II grado, anche perché, l’ascolto del minore avrebbe potuto far comprendere al meglio

le ragioni del suo comportamento verso il padre, per poter meglio valutare l’esistenza e l’entità di condizionamenti e pressioni esterne sui suoi intendimenti”.

In conclusione quindi, la pronuncia gravata veniva cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello in diversa composizione.

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Cassazione civile sez. I – 03.03.2023, n. 6503