IL PIANO GENITORIALE INTRODOTTO DALLA RIFORMA CARTABIA
RIFORMA CARTABIA : IL PIANO GENITORIALE
La Riforma Cartabia, in tema di famiglia, ha introdotto il c.d. piano genitoriale, con l’istituzione dell’art. 473 bis. 12 c.p.c., per cui la domanda di separazione e divorzio si introdurrà con ricorso contenente:
“a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono; c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura; d) la determinazione dell’oggetto della domanda; e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni; f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti. In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.”
Dunque, se vi sono figli minori, le parti dovranno allegare un piano genitoriale, ossia un progetto educativo e di accudimento del minore, che aiuti il giudice nell’adozione dei provvedimenti, affinché siano il più possibile personalizzati e su misura per la prole.
In sostanza, il piano genitoriale, riguarda la descrizione degli impegni e delle attività quotidiane dei figli, relative alla scuola, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze.
Il piano genitoriale deve essere depositato insieme all’atto introduttivo, sia dal ricorrente che dal convenuto, se non si tratti di un ricorso congiunto, e corrisponde ad un vero e proprio elaborato approfondito sui bisogni e gli interessi dei figli minori.
In sostanza occorre descrivere, in modo il più possibile corrispondente alla realtà, la vita del minore e dunque il suo percorso scolastico, il suo percorso sanitario, dettagliando anche sul punto di vista esistenziale, circa la vita del minore prima della separazione o del divorzio, il tempo passato con i genitori e le frequentazioni con i parenti ecc…
In particolare occorre indicare:
- La collocazione fisica della prole, ossia dove hanno abitato sino a quel momento, se abitavano o meno con entrambi i genitori, se visitano o abitano anche con altri parenti, anche specificando se la casa in cui i minori hanno abitato sino a quel momento era in affitto o di proprietà di uno o entrambi i genitori;
- i rapporti e le visite tra i figli e i genitori, con gli ascendenti e i parenti da parte di madre e di padre. In tal sede va indicata anche una proposta per la gestione delle visite nei periodi ordinari e per la gestione dei periodi festivi (pasqua e natale); dei compleanni e delle vacanze estive;
- informazioni sull’istruzione e sul percorso educativo. Si precisa in tal sede la scuola (anche indicando con precisione dove si trova la sede dell’istituto) ed il grado scolastico frequentato, eventuali frequentazioni di dopo scuola. Si indica chi accompagna il minore a scuola o lo va a riprendere e chi lo porta alle attività extracurricolari e se vi sono terze persone che si occupano di ciò, anche sporadicamente. In caso di attività extracurricolari va indicato chi sia a pagarne le spese ed in quale percentuale. Se la prole frequenta scuole private, occorre indicare chi sia ad occuparsi della retta. Occorre altresì precisare se la prole benefici di lezioni private o se effettui viaggi di studio e chi ne paga le spese;
- si indica poi il tipo di religione professata dai figli e se essi frequentino corsi di istruzione religiosa e chi ne supporti il costo, laddove non siano gratuiti;
- ancora viene specificato lo stato di salute del minore, il nominativo e lo studio del medico, le spese sopportate, le cure che sono necessarie, eventuali patologie. Si preciserà quale è il genitore che si occupa ed in che percentuale delle prenotazioni delle visite, di accompagnarvi il figlio, chi e come ne sopporti le spese. In sostanza, occorre essere precisi nell’indicare quali visite specialistiche siano necessarie per il minore (allo stato); le conseguenti terapie ed eventuali ricoveri;
- si dettagliano poi anche le attività extrascolastiche, anche di carattere ludico. In sostanza si specifica quali siano le attività svolte dai figli nel tempo libero e chi ed in che percentuale ne supporti le eventuali spese;
- ancora ulteriore precisazione va evidenziata in merito alle vacanze. In sostanza viene indicato quali sono i periodi dell’anno dedicati alle vacanze dei figli, se la prole faccia vacanze invernali e se le trascorra con i genitori o con altri parenti, in strutture alberghiere o in case di proprietà ecc.. Anche per i periodi estivi occorre specificare quali siano i periodi dedicati alle vacanze, la durata, dove si svolgono, la presenza o meno di entrambi i genitori (sino a quel momento) o di altri parenti ed amici.
Come evidente dunque, il piano genitoriale deve essere il più completo possibile, per essere poi di ausilio al Giudice per prendere le decisioni che regolino la responsabilità genitoriale.
Quindi il Giudice redige un piano genitoriale e lo propone ai genitori. Una volta che questo venga definito dalla Magistratura diventa vincolante e le parti devono osservarlo in ogni suo punto, giacché diversamente, si incorrerà nelle sanzioni ex art. 473-bis 39 c.p.p. ossia con l’ammonimento e la condanna al pagamento di una somma di denaro:
“In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell’articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.”