SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE DA PARTE DI UNA WEB RADIO

Sulla riproduzione di brani musicali violando le disposizioni del diritto d’autore 

Corte di Cassazione, terza sezione penale, ordinanza n. 01652 del 2019

Nel caso di specie, l’imputato era stato accusato di aver riprodotto, trasmesso e diffuso in pubblico, attraverso un emittente radio web quasi 5mila brani musicali, in violazione delle disposizioni sul diritto d’autore, costituenti opere dell’ingegno.

Il Tribunale di primo grado aveva assolto l’imputato dal reato di riproduzione e diffusione di opere protette dal diritto d’autore in mancanza del pagamento di quanto spettante alla SIAE, non essendovi stato il fine di lucro ma essendo emersa la sua buona fede, dato che prima di procedere alla diffusione via radio dei brani musicali, aveva domandato alla SIAE gli adempimenti necessari per procedervi, ottenendo tra l’altro il consenso di numeroso produttori discografici alla promozione radiofonica dei brani trasmessi.

Per tale motivo era stato escluso il dolo specifico del reato contestato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore Generale per la Corte d’Appello, sostenendo che il Tribunale avesse errato nell’applicazione dell’art. 171 ter della l. n. 633/1941, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., ritenendo erronea l’affermazione della necessità della sussistenza del fine di lucro per potersi configurare il reato in questione.

Il Procuratore Generale ritiene che in ogni caso il fine di lucro sarebbe stato comunque ravvisabile, per il collegamento pubblicitario esistente tra la web radio e la testata giornalistica avente il medesimo nome.

L’articolo in questione al primo comma sanziona la condotta di chi, per uso personale e a scopo di lucro:

“a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento; d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato”.

Invece, il secondo comma punisce la condotta di chiunque:

“a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commerci, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi”.

Quindi, dalla lettura dell’art. 171 ter della l. n. 633/1941 si desume che il lucro costituisce carattere essenziale, e consiste in un guadagno economicamente apprezzabile o in un incremento patrimoniale.

Il Tribunale aveva giustamente escluso che nel caso di specie vi fosse la ricorrenza del lucro nella gestione da parte dell’imputato della web radio, in quanto era stato accertato che non vi era alcun collegamento tra la radio e la testata giornalistica.

Per tali motivi anche la Corte di Cassazione ritiene che l’imputato non sia incorso nella violazione dell’art. 171 ter della l. n. 633 del 1941 e che quindi debba essere rigettato il ricorso proposto dal Procuratore Generale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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