SULLA VESSATORIETA’ O MENO DELLE CLAUSOLE DELL’ASSICURAZIONE

Una specifica clausola inserita nel contratto di assicurazione

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 11757 del 2018

I fatti di causa:

Il Tribunale di Torino aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla carrozzeria Alfa s.r.l. contro la decisione del Giudice di Pace con la quale era stata rigettata la domanda formulata dalla suddetta carrozzeria nei confronti di Beta s.p.a. per farla condannare al pagamento della somma di 966, 24 euro quale indennizzo residuo spettantele quale cessionaria del credito riguardante un mezzo assicurato con la stessa compagnia assicurativa.

Il Tribunale aveva condiviso la motivazione del giudice di prime cure, sottolineando come questi avesse correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 1342 c.c. alla clausola “liberamente sottoscritta dalla parte assicurata”.

Inoltre il Tribunale aveva condiviso la conclusione del giudice di pace,

“secondo la quale la clausola che lega il ristoro del pregiudizio da parte dell’assicuratore alla reintegrazione in forma specifica non può considerarsi come vessatoria; peraltro, ha dato conto come la parte assicurata avesse deciso di non rispettare le condizioni del contratto di assicurazione, che pure si era impegnata a rispettare e che a quest’ultima parte dovesse imputarsi la mancata insorgenza del credito verso l’odierna parte appellata”.

La decisione della Corte

Gli Ermellini si soffermano sulla natura della clausola apposta al contratto assicurativo (polizza denominata “Nuova Prima Global”) secondo la quale il contraente assicurato “si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall’impresa” facente parte del circuito “Auto Presto & bene”.

Tale clausola non rientra tra quelle per le quali l’art. 1342, secondo comma, richiede a pena di inefficacia, la specifica approvazione per iscritto, dato che questa clausola non stabiliva “limitazioni di responsabilità” in favore dell’assicurazione, ma prevedeva un risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.

La clausola non era nemmeno vessatoria ex artt. 33 e 34 del d.lgs. n 206/2005, visto che era meramente riproduttiva di una disposizione di legge ed era facilmente conoscibile dall’assicurato in quanto riportata nel frontespizio della polizza in grassetto; la cui previsione disponeva l’obbligo per l’assicurato di rivolgersi solamente a determinati soggetti per la riparazione del mezzo incidentato; quindi delimitava solamente l’oggetto del contratto.

Inoltre non comportava uno squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto ex art. 33, primo comma d.lgs. n. 206/2005, in quanto l’assicurato otteneva i vantaggi descritti nella polizza assumendo l’obbligo di rivolgersi in via esclusiva ai soggetti facenti parte del servizio, i quali senza alcun aggravio o compressione del suo diritto, avrebbero eseguito le necessarie riparazioni.

Si deve stabilire se la clausola in questione sia limitativa della responsabilità della compagnia assicuratrice, o attenga all’oggetto del contratto e specifichi il rischio garantito.

Viene riportato:

“Si tratta di stabilire id est se essa sia limitativa della responsabilità dell’assicuratore (ovvero limiti le conseguenze della colpa,
dell’inadempimento o escluda il rischio garantito) ex art. 1341 c.c. o, viceversa, attenga all’oggetto del contratto (contenuto e limiti della garanzia assicurativa) e specifichi il rischio garantito.
Soccorre al riguardo l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di contratto di assicurazione secondo cui sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Al contrario, attengono all’oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (in applicazione di questi principi, v. Cass. Sez. 3, 04/02/2002, n. 1430, ove fu ritenuta delimitativa dell’oggetto del contratto e non della responsabilità la clausola che faceva riferimento ad un diverso massimale per la liquidazione dell’infortunio nei casi in cui il grado d’invalidità fosse inferiore al 5 per cento; v. Cass. Sez. 3, 11/01/2007 n. 395 ove fu, viceversa, ritenuta limitativa della responsabilità dell’assicuratore e quindi vessatoria, la clausola di un contratto di assicurazione con la quale era stata prevista la non trasmissibilità del diritto all’indennizzo nell’eventualità in cui l’assicurato fosse deceduto, per cause diverse dall’infortunio, prima della concreta liquidazione dell’indennità stessa, in quanto essa non riguardava, in alcun modo, né l’oggetto del contratto né il rischio garantito).”

“Tanto richiamato, con la clausola in esame si pattuisce in quali limiti l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro e, siccome intesa a precisare l’oggetto del contratto medesimo, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell’assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell’art. 1341 c.c.. Non si tratta, dunque, dell’imposizione di un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato, bensì dell’ordinario onere del contraente di produrre il titolo negoziale in base al quale chiede alla controparte l’adempimento della sua obbligazione. Né, per le stesse ragioni, può ritenersi che in siffatti casi la soddisfazione dell’assicurato sia soggetta all’arbitrio dell’assicuratore ed ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta (Cass. 29/11/2004 n. 22386).”

V. anche

Tale clausola non rientra tra quelle per le quali l’art. 1342, secondo comma, richiede a pena di inefficacia, la specifica approvazione per iscritto, dato che questa clausola non stabiliva “limitazioni di responsabilità” in favore dell’assicurazione, ma prevedeva un risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.

La clausola non era nemmeno vessatoria ex artt. 33 e 34 del d.lgs. n 206/2005, visto che era meramente riproduttiva di una disposizione di legge ed era facilmente conoscibile dall’assicurato in quanto riportata nel frontespizio della polizza in grassetto; la cui previsione disponeva l’obbligo per l’assicurato di rivolgersi solamente a determinati soggetti per la riparazione del mezzo incidentato; quindi delimitava solamente l’oggetto del contratto.

Inoltre non comportava uno squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto ex art. 33, primo comma d.lgs. n. 206/2005, in quanto l’assicurato otteneva i vantaggi descritti nella polizza assumendo l’obbligo di rivolgersi in via esclusiva ai soggetti facenti parte del servizio, i quali senza alcun aggravio o compressione del suo diritto, avrebbero eseguito le necessarie riparazioni.

 

Dott.ssa Benedetta Cacace


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