PARCHEGGIO E GIUSTA PROPORZIONE TRA AREE E A SOSTA LIBERA ED A PAGAMENTO

Posso non pagare il biglietto di sosta se non vi è un numero adeguato di parcheggi gratuiti?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 10615 del 2018

Sui fatti di causa:

Una donna aveva proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Catania contro il verbale della Polizia Municipale, che le comminava una sanzione amministrativa di euro 36,50, per aver lasciato irregolarmente la propria automobile in sosta nello spazio regolamentato ad orario e a pagamento, senza esporre il biglietto orario attestante il versamento della somma dovuta, violando così l’art. 7 del codice della strada.

L’opponente in sua difesa sosteneva che il comma 8 del citato art. 7 c.d.s. non fosse stato rispettato, in quanto lo stesso disponeva la riserva di adeguate aree da destinare a parcheggio libero nelle immediate vicinanze delle zone in cui era stata disposta l’installazione di dispositivi di controllo della durata della sosta, dato che gli spazi per la sosta libera erano solamente 10.

Secondo il Giudice di Pace, l’inadeguatezza degli spazi liberi era un argomento che doveva, se del caso, essere sollevato dai residenti della zona al momento dell’istituzione delle soste a pagamento.

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Anche il Tribunale di Catania aveva rigettato il gravame sostenendo che:

“L’onere della prova relativo alla irragionevolezza della scelta concernente il numero dei posti da riservare ad area libera ricade sul ricorrente, in applicazione del generale principio di distribuzione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. e della presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo”.

La decisione della Corte:

Non si deduce violazione di legge riguardante l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 7 c.d.s., di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento; bensì che le aree riservate alla sosta libera, siano sproporzionate.

Per potersi ingerire in tale valutazione sarebbe stato indispensabile dedurre e provare tutta una serie di indici fattuali indubitabilmente cospiranti in tal senso.

Quanto previsto dal comma 8 è derogabile in caso di zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate con delibera della Giunta comunale.

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E così gli Ermellini pronunciano che:

“nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, ma il controllo del giudice sulla delibera comunale istitutiva del parcheggio a pagamento resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione (cfr. Cass. SU 9.01.2007, n. 116; Cass. 22793/2014).

Tanto si verifica nel caso di specie, in cui non si deduce una violazione di legge relativa all’obbligo, previsto dall’art. 7, comma ottavo, del c.d.s., di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento; bensì che le aree riservate alla sosta libera, pur esistenti, siano sproporzionate per difetto.
Ma per poter ingerirsi in questa valutazione di spettanza dell’autorità ammnistrativa sarebbe stato indispensabile dedurre e provare una serie di indici fattuali indubitabilmente cospiranti in tal senso”.

Invece il ricorrente fa solo mero riferimento alla eccessività degli stalli a pagamento e alla esiguità di quelli di libera sosta nella zona contestando così le scelte del Comune.

Ma proseguono i Giudici,

“la censura non tiene adeguatamente conto della circostanza, di cui sembra consapevole, per cui l’obbligo per i Comuni, previsto dall’art. 7, comma 8, del c.d.s., di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento è derogabile per le zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate con delibera della Giunta comunale, nelle quali ricorrano esigenze e condizioni particolari di traffico che permettano di qualificare come “satura” una determinata strada, sicché, in ragione della presenza di non trascurabili “attrattori di traffico”, è prevedibile che l’offerta di stalli di parcheggio sia inferiore alla domanda (cfr. Cass. 24.11.2014, n. 24938)”.

Quindi, conclude la Corte, il Tribunale ha giustamente escluso di poter estendere il suo sindacato alla valutazione discrezionale effettuata dalla Pubblica Amministrazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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