SULLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

SI’ ALLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA GIÀ CONCESSA IN GIUDIZIO PRECEDENTE

 

L’istituto della sospensione condizionale della pena è disciplinato dall’art. 163 c.p. che recita:

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.”

Dunque laddove la condanna non superi i limiti di legge cristallizzati nell’art. 163 c.p., il giudice procedente può decidere che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se il capo di imputazione riguarda un delitto o di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Come specificato dalla III Sezione della Cassazione penale con sentenza n. 39499 del 22 ottobre 2008, il beneficio si applica solo alle pene principali ed accessorie e non anche alle sanzioni amministrative accessorie.

Ai sensi dell’art. 167 c.p., laddove il condannato non commetta altri reati o contravvenzioni nei citati limiti temporali, il reato si estingue.

L’istituto in esame è di tipo premiale e di prevenzione, mirando al ravvedimento del reo, il quale si sentirà incentivato a non reiterare i propri propositi criminosi, reinserendosi nella società.

Proprio per la funzione del beneficio in argomento, l’ordinamento ne prevede la possibilità di revoca, laddove il soggetto non adempia agli obblighi imposti dal giudice, che ne condizionano la concessione, o nei casi di reiterazione dell’attività criminale.

Potenzialmente si potrebbe quindi pensare che il beneficio non può essere concesso più di una volta in quanto, mirando a premiare ed incentivare l’astensione dall’attività criminale e presupponendo una valutazione prognostica positiva da parte del giudice procedente, una concessione plurima sarebbe in contrasto con la sua stessa funzione.

Invero, il giudice procedente, per decidere se concedere o meno la sospensione, oltre alla valutazione circa il rispetto dei limiti di legge, deve anche valutare la gravità del reato commesso e la capacità a delinquere dell’imputato, giacché si potrà procedere alla concessione, solamente laddove si possa ragionevolmente credere che egli non sia incline alla reiterazione criminale e che non sia considerabile socialmente pericoloso al punto da essere sottoposto a misura di sicurezza.

La Suprema Corte si è recentemente pronunciata in materia specificando che:

È possibile, ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p., una seconda concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’imputato che ne abbia già beneficiato in un giudizio precedente; ciò a patto che la sommatoria della pena irrogata per i due reati sia contenuta nei limiti temporali di cui all’art. 163 c.p., differenti in base all’età dell’’imputato.” (cfr. Cass. pen., sez. II, ud. 15 settembre 2022 (dep. 30 settembre 2022), n. 37051)

In particolare, nella fattispecie sottesa alla pronuncia in argomento, l’imputato impugnava la sentenza di condanna ricevuta in appello, confermativa della pronuncia emessa in primo grado, deducendo, tra gli altri motivi, l’ inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. nonchè il difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

La Suprema Corte riteneva fondato il motivo giacché la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto ostativi alla concessione del beneficio la presenza di diversi precedenti tra cui solo uno atteneva reati analoghi.

Dunque, la Corte di Cassazione concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della corte di appello.

Scarica qui il testo della sentenza

Cassazione penale sez. II 15.09.2022 (ud. 15.09.2022 dep. 30.09.2022) n.37051