SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART 96 C.P.C. DA PIGNORAMENTO ILLEGITTIMO

La domanda per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., secondo comma, nascente da incauta trascrizione di un pignoramento può essere proposta autonomamente solamente in alcuni casi

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 28527 del 2018

Nel caso di specie, il ricorrente nell’adire gli Ermellini sostiene che la sentenza della Corte d’Appello sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c. n. 3 ed in particolare viene denunciata la violazione dell’art. 2043 c.c. e 96 c.p.c.

Quello che ci si domanda è se sia possibile, ed a quali condizioni, proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno da pignoramento illegittimo, ex art. 96 c.p.c., comma 2.

In giurisprudenza vi sono orientamenti contrastanti, secondo un orientamento maggioritario, la competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da “responsabilità aggravata”ex art. 96, secondo comma c.p.c. è del giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato con la normale diligenza.

Alcune statuizioni risalenti nel tempo, ravvisano in capo al giudice chiamato a decidere sulla legittimità del pignoramento una “competenza funzionale” a provvedere in merito alla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria o da incauto pignoramento.

Altre decisioni, più recenti invece hanno ritenuto che l’art. 96 c.p.c. “non detti una regola sulla competenza“, ma disciplini un fenomeno endoprocessuale.

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Dette opinioni sono concordi nel ritenere che l’impossibilità di proporre autonomamente domanda ex art. 96 c.p.c. non sia assoluta ma, vi si può derogare nel caso in cui vi sia un arresto dell’attività processuale nel giudizio presupposto, oppure nel caso in cui a causa della struttura interna di quel processo, sarebbe stata impossibile la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., anche a chi l’avesse voluta proporre.

Invece, in base ad altro orientamento recente e minoritario, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. potrebbe essere proposta in via autonoma, non soltanto

“quando sia giuridicamente o materialmente impossibile proporla nel giudizio presupposto, ma anche quando la proposizione in via autonoma corrisponda ad un interesse “meritevole di tutela” del danneggiato”.

Tale orientamento è stato affermato da due sentenze di Cassazione, la n. 25862 del 31/10/2017, e la n. 10518 del 20/05/2016.

Gli Ermellini, nella sentenza in commento hanno ritenuto di aderire all’orientamento tradizione, pertanto non merita di essere condivisa l’opinione secondo cui domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., possa proporsi in via autonoma tutte le volte che il danneggiato vi abbia un interesse “meritevole di tutela“.

A giustificazione di tale decisione la Cassazione ritiene che la legittimità di un processo non può che essere giudicata dal giudice di quel processo.

In secondo luogo

“la concentrazione nel medesimo giudizio dell’accertamento dell’eventuale responsabilità aggravata d’uno dei litiganti riduce il contenzioso ed evita lo spreco di attività giurisdizionale”.

Inoltre, perchè

“è pacifico che la previsione contenuta nei due commi dell’art. 96 c.p.c., sia una sottospecie del fatto illecito, disciplinato in via generale dall’art. 2043 c.c.”

Da ultimo in quanto

“a svincolare la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria dall’obbligo di proporla nel giudizio presupposto, si creerebbero inestricabili intrecci tra i due giudizi: come nel caso in cui il giudizio di responsabilità sia introdotto prima che sia divenuta definitiva la decisione sul giudizio presupposto”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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