QUANDO I GENITORI SI RIVOLGONO A DUE TRIBUNALI DIVERSI PER CHIEDERE L’AFFIDAMENTO DEL FIGLIO


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Nel caso in cui i genitori si rivolgano a due tribunali diversi per chiedere l’affidamento esclusivo del figlio minore, la Cassazione precisa che nei due giudizi non vi è alcun rapporto di litispendenza, in quanto si deve escludere che l’individuazione del giudice competente possa essere effettuata secondo il criterio della prevenzione, in quanto, per tutte le domande proposte viene in considerazione un’ipotesi di competenza funzionale, da individuarsi nel luogo di “residenza abituale” del minore, ostativa all’applicazione del primo comma dell’art. 39 del c.p.c.

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 27741 del 2018

I fatti di causa

Nel caso di specie, una donna aveva domandato al Tribunale di Lucca che le fosse affidato in via esclusiva il figlio minore, tuttavia, con ordinanza, dopo aver dato atto che un analogo procedimento era stato instaurato dal padre del bambino e dai nonni materni presso il Tribunale di Roma, che si era dichiarato competente e aveva affidato il minore al padre, aveva affermato anch’esso la propria competenza.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, intervenuta per dirimere la questione di competenza dei due Tribunali aditi per l’emissione dei provvedimenti ex art. 337 ter c.c. riguardanti il figlio minore delle parti, ha specificato che innanzitutto tra i due giudizi non vi è alcun rapporto di litispendenza, in quanto si deve escludere che l’individuazione del giudice competente possa essere effettuata secondo il criterio della prevenzione, in quanto, per tutte le domande proposte viene in considerazione un’ipotesi di competenza funzionale, da individuarsi nel luogo di “residenza abituale” del minore, ostativa all’applicazione del primo comma dell’art. 39 del c.p.c.

Vedi anche

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“Tale luogo si identifica in quello dove il minore ha consolidato, consolida ovvero potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico, senza che possa farsi riferimento, alla data della domanda, ad un dato meramente quantitativo”.

Quindi, nei casi come quello in oggetto, di recente trasferimento del minore sarà necessaria una prognosi sulla possibilità che la nuova dimora diventi l’effettivo stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore, ed inoltre si dovrà accertare che il trasferimento non si configuri come mero espediente per sottrarre il bambino alla vicinanza dell’altro genitore.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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