L’affidamento dei figli in caso di separazione

I figli minori della coppia, hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Senza un loro accordo sui figli, il Giudice procede all’affidamento condiviso

Norma di riferimento:

La disciplina riguardante l’affidamento dei figli in caso di separazione è contenuta nelle norme introdotte con la L. n. 54 dell’8/2/2006 e, a decorrere dal 7/2/2014, dal Decreto Legislativo n.154 del 28 dicembre 2013.

La norma afferma il principio fondamentale in caso di separazione dei genitori: i figlio minore della coppia, ha il diritto di

> mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;

> ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi;

> di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Quindi, in sede di separazione, salvo diversi accordi presi dai genitori, il Giudice deve previamente preferire l’affidamento condiviso, oppure valutando l’esclusivo interesse della prole deve stabilire l’affidamento esclusivo.

Il Giudice, inoltre, ha il compito di fissare i tempi e le modalità della permanenza dei figli presso ogni genitore, prevedendo la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire alla cura, all’istruzione e al mantenimento della prole.

Il genitore affidatario esclusivo ha sia la potestà sui figli, che l’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni.

Il non affidatario o il genitore presso il quale i figlio non sia prevalentemente collocato, è tenuto al versamento di un assegno di mantenimento, anche nel caso di affidamento condiviso se ad esempio vi è una sproporzione tra i redditi dei genitori.

Tale assegno viene versato ogni mese e deve essere comprensivo:

> delle spese ordinarie;

> delle spese straordinarie.

Il giudice, nel caso in cui il figlio maggiorenne non abbia adeguati redditi propri, può stabilire un assegno in loro favore, da versare a questi direttamente o al genitore presso il quale vivono in maniera stabile.

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